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L’assegno di divorzio: tra mito, leggenda e realtà

Negli ultimi mesi sono stato contattato da tre miei clienti i quali mi hanno domandato se, a seguito delle ultime pronunce della Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. I, 10 maggio 2017, n. 11504, Cass. SS. UU. 11 luglio 2018, n. 18287), dovessero ancora continuare a versare l’assegno di divorzio alle loro ex mogli. Alcune testate giornalistiche ed alcuni programmi televisivi avevano male interpretato il mutato orientamento giurisprudenziale lasciando intendere che l’istituto dell’assegno di divorzio fosse venuto meno.

Per fugare qualsiasi dubbio si precisa che senza una nuova pronuncia del Giudice che modifichi l’entità dell’assegno di divorzio o che dichiari che l’ex coniuge non ha più diritto, questo deve essere sempre versato.

In secondo luogo si preannuncia sinora che le sentenze sopra richiamate, che hanno avuto -giustamente- ampio risalto mediatico, non hanno “abolito” l’assegno di divorzio, ma hanno minato l’importanza del parametro sul quale si basava in precedenza il diritto all’assegno e l’entità dell’importo: il pregresso tenore di vita matrimoniale.

Questo principio era stato seguito da tutte le Corti di merito dopo la sentenza a sezioni Unite n. 11490/1990. L’assegno divorzile aveva (ma ancora oggi in parte ha) natura assistenziale e mirava a garantire al coniuge economicamente più debole un tenore di vita simile a quello avuto durante il matrimonio anche dopo il suo scioglimento.

La sentenza del 1990 si prefiggeva lo scopo di tutelare il coniuge debole -quasi sempre la moglie- che molto spesso era stato costretto a rinunciare alla propria carriera per curare la famiglia. Il criterio del mantenimento del medesimo tenore di vita aveva, quindi, lo scopo di compensare il coniuge debole che aveva scelto di rinunciare alle proprie ambizioni lavorative per curare i figli e/o la famiglia.

In questo modo la giurisprudenza aveva colmato l’evidente lacuna normativa della norma sull’assegno di divorzio (art. 5 l. n. 898/1970) che, a seguito della modifica del 1987, prevedeva che quest’ultimo dovesse garantire “mezzi adeguati” senza tuttavia specificare in base a quale parametro detto requisito potesse dirsi soddisfatto. Ed il parametro, secondo i Giudici, doveva essere il tenore di vita mantenuto durante il matrimonio.

Questo criterio di determinazione era rimasto pressoché invariato per oltre venticinque anni (Cass. civ., sez. I, 2 luglio 2007, n. 14965; Cass. civ., sez. I, 20 marzo 2010, n. 7145; Cass. civ., sez. I, 3 luglio 2013, n. 16597; Cass. civ., sez. I, 5 febbraio 2014, n. 2546). Ma una maggiore autonomia e indipendenza economica della donna, accompagnata ad un mutato contesto sociale della nazione, ha comportato un nuovo orientamento della Suprema Corte sulle condizioni per il riconoscimento dell’assegno di divorzio e la sua quantificazione.

A partire, infatti, dal 2017 (Cass. civ., sez. I, 10 maggio 2017, n.11504; Cass. civ., sez. I, 11 maggio 2017, n. 11538; Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2017, n. 12196; Cass. civ., sez. II, 23 marzo 2018, n. 1630; Cass. civ., sez. I, 22 giugno 2017, n. 15481; Cass. civ., sez. VI, 29 agosto 2017, n. 20525; Cass. civ., sez. VI, 9 ottobre 2017, n. 23602; Cass. civ., sez. I, 25 ottobre 2017, n. 25327; Cass. civ., sez. VI, 30 ottobre 2017, n. 25781; Cass. civ., sez. VI, 5 dicembre 2017, n. 28994) un diverso orientamento si è consolidato all’interno della Suprema Corte che ritiene che il termine di paragone per valutare il diritto e l’entità dell’assegno di divorzio non debba più essere le condizioni di vita durante il matrimonio, bensì -in un’ottica di autoresponsabilizzazione del partner più debole- la capacità o meno dell’ex coniuge di procurarsi i mezzi per raggiungere l’autosufficienza economica.

Secondo il nuovo orientamento il criterio del tenore di vita era errato perché comportava “il «rischio di locupletazione ingiustificata dell’ex coniuge, in tutte quelle situazioni in cui egli possa godere comunque non solo di una posizione autonoma ma anche di una condizione di particolare agiatezza oppure quando non abbia significativamente contribuito alla formazione della posizione economico patrimoniale dell’altro ex coniuge».

Il giudizio sul raggiungimento o meno delle risorse sufficienti in grado di garantire l’indipendenza economica deve essere basato su una serie di parametri che sono: il possesso dei redditi di qualsiasi specie; il possesso di cespiti mobiliari ed immobiliari; le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale; la stabile disponibilità, o meno, di una casa di abitazione. Oltre questi parametri, al fine di valutare la sussistenza del diritto a percepire l’assegno divorzio potranno essere considerati “altri elementi, che potranno eventualmente rilevare”.

Una volta terminata la fase di verifica sull’esistenza del diritto all’assegno di divorzio, il Giudice dovrà quantificare l’entità dell’assegno in base ai criteri stabiliti dall’art. 5 comma 6 della legge sul divorzio (condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”).

Creatosi tale contrasto tra le sezioni semplici della Cassazione, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite la quale, nella già citata sentenza del 2018, ha creato una “terza via” per stabilire quando l’assegno di divorzio sia dovuto e la sua quantificazione.

La soluzione adottata dalle Sezioni Unite abbandona sia il tenore di vita durante il matrimonio sia l’applicazione ortodossa del solo criterio del raggiungimento dell’indipendenza economica.

Le Sezioni unite evidenziano che il criterio del tenore di vita è censurabile sotto due diversi aspetti. Vi è, innanzitutto, il rischio di creare “rendite di posizione disancorate dal contributo personale dell’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune o dell’altro e coniuge”. In secondo luogo l’automatismo del tenore di vita tra prima e dopo il matrimonio ha l’effetto di deresponsabilizzare eccessivamente il coniuge” disincentivandolo dal rendersi autonomo economicamente dopo lo scioglimento del matrimonio.

Tuttavia anche il nuovo orientamento dell’autosufficienza economica non è esente da difetti. Esso rischia di essere in contrasto con il principio del rispetto dell’eguaglianza dei coniugi (art. 29 Cost.) e della dignità personale (art. 2 Cost.). A ciò aggiungasi che non considera che le scelte fatte dal coniuge durante la vita matrimoniale per agevolare, ad esempio, lo sviluppo della carriera dell’ex partner, possono in maniera irreversibile avere effetti anche nella fase successiva alla dissoluzione del vincolo.

Le Sezioni Unite, per risolvere le problematiche dei due orientamenti opposti, affermano il seguente principio: “il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed al pari compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico–patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente per la conduzione della vita familiare e per la formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto”.

In altre parole le Sezioni Unite partono, per il riconoscimento e la determinazione dell’entità dell’assegno divorzile, dalla verifica se il coniuge possa rendersi autosufficiente dopo lo scioglimento del matrimonio. Tuttavia mitigano la rigidità di tale criterio, così come enucleato dal nuovo orientamento, facendo leva sul principio di solidarietà dei coniugi. Sulla base di questo secondo principio la sentenza delle Sezioni Unite rileva che in concreto il diritto e l’entità dell’assegno divorzile non deve essere parametrato esclusivamente sull’autosufficienza economica in astratto, ma deve considerare anche il contributo che l’ex coniuge più debole ha avuto nel corso della vita matrimoniale nel raggiungimento e del mantenimento del tenore di vita della famiglia. E in quest’ottica, non più solo assistenziale, ma anche compensativa dell’assegno divorzile, il Giudice deve valutare le aspettative economiche e professionali sacrificate dall’ex partner per il bene familiare. In ultimo deve stabilire, sulla base di un giudizio prognostico, se l’ex partner può recuperare il pregiudizio professionale derivante dall’assolvimento degli obblighi di un comune progetto di vita venuto meno. In altri termini deve tenere in considerazione se l’ex coniuge può reinserirsi nel mercato del lavoro recuperando il tempo perduto ed, in quest’ottica, i principali parametri da considerare sono l’età e la durata del matrimonio. Tutti questi elementi nella determinazione del quantum devono ovviamente essere ricondotti alle affettive condizioni economiche dell’ex coniuge al quale tocca corrispondere l’assegno.

Risulta, quindi, evidente che l’assegno svolge non solo una funzione assistenziale, ma anche compensativa, motivo per cui, in base alle capacità reddituali raggiunte dalla famiglia e all’apporto fornito a quest’ultime dal coniuge più debole, quest’ultimo ha diritto all’assegno divorzile anche nel caso in cui abbia risorse economiche sufficienti.

Sul piano probatorio le Sezioni unite precisano che spetta al coniuge richiedente l’assegno dimostrare la disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo e provare il contributo fornito alla conduzione della vita familiare, fornendo elementi dal quale sia desumibile il fatto che ha fornito un contributo causale all’incremento del patrimonio familiare e dell’altro coniuge. Tutti questi elementi possono essere dimostrati anche tramite presunzioni. Dall’altra parte il coniuge obbligato a corrispondere l’assegno può chiedere la modifica o l’eliminazione fornendo la prova del venir meno delle disparità economiche che hanno comportato l’obbligo.

In conclusione, alla luce della recente sentenza delle Sezioni Unite, il diritto all’assegno di divorzio viene svincolato dal tenore di vita matrimoniale, ma non dipende nemmeno esclusivamente dal criterio dell’autosufficienza economica del coniuge (funzione assistenziale) in quanto deve anche compensare l’apporto fornito, durante il matrimonio, dal coniuge economicamente più debole all’incremento patrimoniale della famiglia e dell’altro ex coniuge (funzione compensativa e perequativa).

Come già evidenziato all’inizio del commento, coloro che hanno l’obbligo di versare l’assegno divorzile in base ad una sentenza pronunciata prima del 2017, devono continuare a farlo. Tuttavia, in base alla nuova pronuncia delle Sezioni Unite, è possibile ottenere una revoca o una modifica dell’assegno di divorzio presentando un ricorso dinnanzi al Tribunale che ha pronunciato il divorzio.

Senza alcuna pretesa di esaustività si precisa che è possibile, inoltre, senza dover presentare un nuovo ricorso, ottenere la modifica delle condizioni tramite la c.d. negoziazione assistita da avvocati. Ovviamente in questo caso è necessario che gli ex coniugi raggiungano un accordo stragiudiziale sull’entità delle modifiche, altrimenti l’unica via percorribile rimane quella giudiziale.

 

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