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ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PAVIA: E’ LEGITTIMA LA SOSPENSIONE DELLE DOCENTI NO VAX POICHE’ E’ SCIENTIFICAMENTE PROVATO CHE I VACCINI SONO SICURI, EFFICACI E COSTITUISCONO L’UNICO STRUMENTO VALIDO PER PREVENIRE LA DIFFUSIONE DEL COVID NEI LUOGHI DI LAVORO

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PAVIA: E’ LEGITTIMA LA SOSPENSIONE DELLE DOCENTI NO VAX POICHE’ E’ SCIENTIFICAMENTE PROVATO CHE I VACCINI SONO SICURI, EFFICACI E COSTITUISCONO L’UNICO STRUMENTO VALIDO PER PREVENIRE LA DIFFUSIONE DEL COVID NEI LUOGHI DI LAVORO

Con una ben argomentata ordinanza, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Pavia respinge il ricorso ex art. 700 cpc di 4 docenti no vax sospese dal lavoro. Con precise e lucide motivazioni, l’ordinanza qui di seguito brevemente annotata, smonta punto per punto le variegate ed, in alcuni casi, “metagiuridiche” doglianze presentate dalle ricorrenti

Trib Pavia Sez. Lav ord 25 febbraio 2022

IL FATTO

Con ricorso ex 414 cpc, unitamente a ricorso d’urgenza ex art. 700 cpc , 4 docenti d’istituti scolastici della Provincia di Pavia hanno convenuto in giudizio il Ministero dell’istruzione per ottenere, in via cautelare, la reintegrazione sul luogo di lavoro a seguito dei provvedimenti di sospensione dal servizio senza retribuzione perché non si sono sottoposte alla vaccinazione contro il virus Sars Cov—2.

Le ricorrenti confermano di non essersi sottoposte a vaccinazione perché, a loro giudizio, la vaccinazione non sarebbe sicura e nemmeno un rimedio valido per contrastare la diffusione della pandemia. Anzi, sulla base dell’analisi dei dati forniti dall’ISS, di altre fonti d’informazione a loro giudizio a carattere medico e scientifico e di notizie estratte da wikipedia, il vaccino, piuttosto che prevenire la diffusione del virus Sars Cov -2, sarebbe la principale causa di diffusione.

A dimostrazione di quanto sostenuto riportano che nei paesi in cui la vaccinazione sia assente o limitata, la diffusione del virus sarebbe di gran lunga inferiore rispetto a paesi ad alta percentuale di vaccinazione, come l’Italia.

Secondo le ricorrenti tali fatti attesterebbero inconfutabilmente il nesso di correlazione tra alta vaccinazione e la diffusione del virus. Ne deriva, quindi, che la scelta di non vaccinarsi costituisca una forma di prevenzione dal contagio dal Sars Cov- 2.

Per questo domandano la reintegrazione al lavoro subordinato alla sottoposizione ogni 48-72 ore del tampone a cura e spese del datore di lavoro in base all’art. 2087 c.c. e al Dlgs 81/2008.

Ad ulteriore dimostrazione dell’illegittimità del provvedimento emesso nei loro confronti, le ricorrenti riportano che la sospensione senza retribuzione a causa della mancata vaccinazione sarebbe in contrasto con norme del diritto comunitario e di quello internazionale (nello specifico citano l’art. 191 Tfue, la dir. n. 2000/54/CE, l’art. 3, comma 3, Tue, l’art. 21 della Carte dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la Risoluzione n. 2361/2021 del Consiglio d’Europa, le direttive n. 2000/78/CE e n. 2000/43/CE) che tutelano la salute e vietano ogni forma di discriminazione per tale motivo.

Rilevano, inoltre, che la sospensione avrebbe dovuto essere considerata l’extrema ratio, una volta dimostrato da parte del Ministero l’impossibilità di ricollocarle a mansioni diverse senza contatto con il pubblico.

Sotto il profilo del periculum in mora le docenti eccepiscono che la sospensione senza retribuzione a causa del loro rifiuto a sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria sia lesiva del diritto alla salute. Riferiscono, infatti, che la somministrazione del vaccino anti sars cov2 cagionerebbe a loro un grave- ma non precisato- danno alla salute. Anche dal punto di vista economico la sospensione senza retribuzione comporterebbe a loro un grave ed irreparabile danno poiché la retribuzione costituisce la loro unica fonte di reddito.

LA DECISIONE

Il Giudice respinge il ricorso cautelare.

Preliminarmente il Giudicante rammenta come già il Consiglio di Stato, sez. III, nella sentenza 7045 del 20 ottobre 2021 (Consiglio di stato sentenza 20 ott. 2021 n. 7045 )che ha sancito la legittimità dell’obbligo vaccinale dei sanitari stabilito dall’art. 4 del D.L. 44/2021, abbia dichiarato priva di fondatezza l’eccezione in merito all’assenza di sicurezza dei vaccini contro il covid attualmente in commercio: “l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata non è una scorciatoia incerta e pericolosa escogitata ad hoc per fronteggiare irrazionalmente una emergenza sanitaria come quella attuale, ma una procedura di carattere generale, idonea ad essere applicata – e concretamente applicata negli anni passati, anche recenti, soprattutto in campo oncologico – anche al di fuori della situazione pandemica, a fronte di necessità contingenti (non a caso la lotta contro i tumori ne è il terreno elettivo), e costituisce una sottocategoria del procedimento inteso ad autorizzare l’immissione in commercio ordinaria perché viene rilasciata sulla base di dati che sono, sì, meno completi rispetto a quelli ordinari – cfr. 4° Considerando del Reg. CE 507/2006 – ma è appunto presidiata da particolari garanzie e condizionata a specifici obblighi in capo al richiedente.(Consiglio di Stato, sez. III, nella sentenza 7045 del 20 ottobre 2021)

Nella succitata sentenza il Consiglio di Stato ha già precisato come nell’Unione Europea non sia possibile l’autorizzazione in via d’emergenza di un vaccino non ancora analizzato, procedura esistente in altri ordinamenti come, ad esempio, negli Stati Uniti e nel regno Unito. Tutti i medicinali in commercio all’interno dell’Unione Europea sono sottoposti preventivamente ad un’attenta analisi rischio/beneficio assunzione del farmaco.

D’altronde, sottolinea il Giudice del lavoro, la sicurezza dei vaccini anticovid in commercio è stata empiricamente confermata dal loro capillare utilizzo1 che ha permesso di giungere alla conclusione che il rapporto costi/benefici sia pressoché identico a quello dei c.d. vaccini tradizionali.

Il Giudice prosegue evidenziando come anche l’altra eccezione in merito all’inefficacia del vaccino sia frutto di una lettura distorta dei dati forniti dalle stesse ricorrenti e provenienti dall’ISS.

Il fatto che il numero dei contagi nel gennaio 2022 tra i vaccinati sia stato quasi il doppio rispetto a quello dei non vaccinati è dovuto al “cd effetto paradosso”. Con l’aumento della copertura vaccinale tra la popolazione (a gennaio 2022 in Italia la popolazione vaccinata era circa l’85% in relazione ai soggetti vaccinabili) si può registrare un numero di contagiati tra i vaccinati in assoluto superiore rispetto a quello dei non vaccinati.

Si legge nella motivazione dell’ordinanza che una corretta lettura dei grafici da parte delle ricorrenti e da loro stesse prodotti avrebbe loro permesso di valutare l’effettiva incidenza dei vaccini. Tali grafici, depurati dall’effetto paradosso, attestano inequivocabilmente come i vaccini siano utili ed efficaci sia a prevenire la morte, che la malattia grave che, seppure in maniera minore, il contagio (per una disamina di tali risultati si veda anche https://lab24.ilsole24ore.com/numeri-vaccini-italia-mondo/).

Altrettanta priva di pregio è la doglianza che l’obbligo vaccinale per poter lavorare sia in contrasto con la disciplina eurounitaria che vieta discriminazioni per motivi di salute.

Innanzitutto il Giudice non manca di sottolineare come la risoluzione n. 2361/2021 (NDR più volte citata dai cd ambienti no vax) del Consiglio D’Europa non abbia alcun carattere vincolante. Trattasi di un semplice parere emesso da un organismo che tra l’altro non fa parte dell’Unione Europea.

Ma la difesa delle ricorrenti si basa, anche in questo caso, su un’interpretazione distorta del concetto di discriminazione. Impedire l’accesso al lavoro a soggetti non vaccinati non costituisce una scelta irrazionale o basata su motivi arbitrari o, quanto meno, di carattere soggettivo, bensì una determinazione per tutelare interessi generali quali la salute individuale e pubblica e la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro e giustificata da evidenze scientifiche come si desume anche dai documenti prodotti dalle stesse ricorrenti.

In altri termini è ragionevole un trattamento diverso tra i vaccinati e non vaccinati per le finalità perseguite di salute individuale e pubblica posto che l’unico strumento medico attualmente esistente per arginare la proliferazione della pandemia è la vaccinazione.

In ultimo il Giudice respinge il mancato esercizio dell’obbligo di repechage. Rileva che mentre tale istituto era citato nell’art. 4 comma 6 del D.L. 44/2021, questo non è presente nel successivo 4 ter che disciplina l’obbligo vaccinale del personale scolastico, categoria alla quale appartengono le ricorrenti.

Sulla base del principio “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit” il Giudice giunge ad escludere che sussista un obbligo di tentare una diversa collocazione dei lavoratori non vaccinati prima della sospensione.

In merito alla legittimità dell’obbligo vaccinale nel nostro ordinamento si veda anche Reclamo Tribunale di Belluno: è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in merito all’obbligo per i dipendenti sanitari di sottoporsi al vaccino anticovid http://studiolegalemeiffret.it/reclamo-tribunale-di-belluno-e-manifestamente-infondata-la-questione-di-legittimita-costituzionale-in-merito-allobbligo-per-i-dipendenti-sanitari-di-sottoporsi-al-vaccino-anticovid/

1 NDR secondo i dati forniti dal Sole 24 ore ad oggi, 7 marzo 2022 le somministrazioni di vaccini anticovid ammontano ad oltre 134 milioni di dosi. Si veda https://lab24.ilsole24ore.com/numeri-vaccini-italia-mondo/). )

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