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DOMANDA DI RICONGIUNGIMENTO FA...

DOMANDA DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

DOMANDA DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Avv. Federico Colangeli

Nozione in sintesi.

 

L’unità familiare è un diritto fondamentale riconosciuto e tutelato dall’ordinamento giuridico italiano (V. artt. 2 – 29 della Costituzione, N.d.R.) e che trova pieno riconoscimento anche per gli stranieri regolari sul Territorio Nazionale, che desiderino riunirsi ai propri familiari.

L’istituto del ricongiungimento familiare, infatti, costituisce la premessa essenziale per il buon esito del processo di integrazione nella vita sociale e lavorativa in Italia dello straniero, il quale può così realizzare la propria personalità ed avere, nel contempo, una stabilità socioculturale che gli facilita l’integrazione nello Stato di emigrazione.

Bisogna precisare, tuttavia, che il Legislatore italiano ha riconosciuto la possibilità di ricongiungimento sul territorio nazionale, solamente a talune categorie di familiari dello straniero interessato.

In particolare, la procedura in questione è ricorribile con esclusivo riferimento al coniuge, ai figli (minori degli anni diciotto o maggiorenni, purché a carico del genitore richiedente, N.d.R.) ed ai genitori.

 

Brevi aspetti pratici.

 

Lo straniero, che intende ricorrere al predetto istituto giuridico, deve soddisfare i seguenti requisiti, dettati dalla normativa di riferimento:

 

  • Titolarità di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno della durata di almeno un anno, non in scadenza o per il quale è stata tempestivamente attivata la richiesta di rinnovo, rilasciato per motivi di lavoro, autonomo o subordinato, asilo, studio, salute, religione o famiglia.

 

  • Disponibilità di abitazione adeguata ad ospitare il familiare da ricongiungere.

 

  • Disponibilità di reddito minimo annuo adeguato a sostentare il familiare da ricongiungere.

 

Per quanto riguarda la relativa procedura amministrativa, essa consta di due distinte fasi.

 

1° fase.

La prima prevede la proposizione della richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare, da parte dello straniero regolare in Italia che intende ricongiungersi al proprio familiare residente nel Paese di origine del primo.

Tale istanza va presentata mediante la procedura informatizzata, disponibile sul sito internet del Ministero dell’Interno e con destinatario ultimo lo Sportello Unico per l’Immigrazione, presente presso la Prefettura del luogo in Italia ove risiede il soggetto richiedente.

L’ufficio procedente, nello specifico termine di 90 giorni dalla presentazione della relativa richiesta, rilascia o nega il nullaosta al ricongiungimento familiare, previa richiesta di parere alla competente Questura.

Nell’ipotesi di diniego il richiedente potrà agire nei confronti del Ministero dell’Interno tramite ricorso presso il Tribunale ordinario territorialmente competente.

In caso, invece, di concessione del nulla osta richiesto, la procedura proseguirà, passando alla fase successiva.

2° fase.

Il provvedimento positivo viene dallo stesso Sportello trasmesso telematicamente alla rappresentanza diplomatica italiana esistente nel Paese, ove, si trova al momento il familiare da ricongiungersi.

Quest’ultimo, poi, dovrà recarsi negli uffici consolari interessati, munito di apposita documentazione, in grado di attestare ufficialmente il rapporto parentela con il richiedente, in modo da ottenere il visto d’ingresso in Italia e completare la procedura di ricongiungimento familiare.

In merito, occorre puntualizzare che la rappresentanza diplomatica dispone di trenta giorni di tempo dalla presentazione della richiesta per concedere il visto in esame.

Anche in questo caso, a fronte della mancata concessione del provvedimento richiesto, il richiedente il ricongiungimento familiare potrà rivolgersi all’Autorità Giudiziaria ordinaria, affinché quest’ultima sia chiamata a valutare la legittimità della decisione e/o della condotta assunta dall’Ufficio consolare procedente.

Nell’ipotesi contraria, il familiare ricongiungente potrà finalmente raggiungere il richiedente in Italia e, presentandosi con il passaporto vistato allo Sportello Unico per l’Immigrazione che era stato già investito della richiesta di nulla osta, riceverà il kit necessario alla domanda del permesso di soggiorno per motivi familiari, da spedirsi negli sportelli postali abilitati al Centro Servizi Amministrativi di Roma.

 

Per ulteriori informazioni sulla domanda di ricongiungimento familiare rivolgersi all’Avv. Francesco Meiffret (recapiti sul sito) e all’Avv. Federico Colangeli (cell. 0039.3334966282 – mail: avvfedericocolangeli@libero.it  – fax: 0039.01841955078).

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