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Tribunale di Frosinone Sez. lavoro, sent., 07 giugno 2022: Il requisito della giusta causa nella dimissione deve essere allegato e dimostrato dal lavoratore in giudizio

Tribunale di Frosinone Sez. lavoro, sent. 07 giugno 2022: Il requisito della giusta causa nella dimissione deve essere allegato e dimostrato dal lavoratore in giudizio

Tribunale di Frosinone Sez. lavoro, Sent., 07 giugno 2022

La sentenza in commento stabilisce che il requisito della giusta causa delle dimissioni deve essere dimostrato dal lavoratore nel caso egli chieda la corresponsione dell’indennità di disoccupazione all’Inps.

Sulla base di tale presupposto il Giudice della sezione lavoro del Tribunale di Frosinone respinge il ricorso del lavoratore che non aveva dimostrato la sussistenza della giusta causa di dimissioni che nel caso di specie sarebbe consistita nell’aver lavorato senza poter usufruire del giorno di ferie e nell’essere stato maltrattato ed ingiuriato dal datore a seguito di tale legittima richiesta.

REQUISITI DELLA NASPI

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 22 del 2015, “La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;

b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;

c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione”.

Il successivo art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 22 del 2015 prevede poi che “La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della L. 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40, della L. n. 92 del 2012”.

L’art. 2119 c.c. stabilisce che la giusta causa consiste in una situazione o un fatto che non consenta nemmeno in via provvisoria la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Come nel caso del licenziamento anche nell’ipotesi di dimissione per giusta causa il datore deve versare all’Inps il contributo per il licenziamento (L. n. 92 del 28 giugno 2012, art. 2, co. 31 ss).

CASISTICA GIURISPRIDENZIALE DI DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA

1) il mancato pagamento di più mensilità di retribuzioni costituisce un’ipotesi di giusta causa (Cass. 23 maggio 1998, n. 5146). Giova tuttavia precisare che non sussiste detta ipotesi qualora l’impresa, per un breve periodo ed a causa di uno stato di crisi accertato, ometta di pagare gli stipendi. In presenza di tali presupposti in base ai principi di correttezza e buona fede contrattuale le dimissioni non presentano il requisito della giusta causa anche nel caso in cui l’inadempimento protratto sia così qualificato dalla contrattazione collettiva (Cass Civ. sent. 6 marzo 2020 n. 6437);

2) l’omesso versamento dei contributi previdenziali costituisce un comportamento che giustifica la presentazione delle dimissioni per giusta causa (Cass. Civ. sent. 15 maggio 1980, n. 3222).

3) E’ stata riconosciuta l’ipotesi di giusta causa il reiterato nel tempo ritardo del pagamento delle retribuzioni (si veda Cass. Civ. sez. lav., 19/04/2017, n.9873, Tribunale di Milano, sent. n. 1713/2017). In tema di ritardi nel pagamento generalmente i CCNL stabiliscono un termine per il pagamento delle retribuzioni oltre il quale nel caso di ritardo il lavoratore è legittimato a presentare le dimissioni per giusta causa.

4) Sussistono precedenti giurisprudenziali nei quali è stato stabilito che l’accertamento di condotte costituenti molestie sessuali (Trib. Milano sent 16 giugno 1999, Tribunale Firenze, 20/04/2016) giustifichino l’ipotesi di dimissioni per giusta causa. Anche l’aver subito condotte mobbizzanti sul luogo di lavoro costituisce una motivazione per presentare dimissioni per giusta causa (Cass. 25 maggio 2006, n. 12445). In presenza di tali episodi giustificativi delle dimissioni la giurisprudenza ha riconosciuto, oltre all’indennità sostitutiva del preavviso anche il risarcimento dei danni sia patrimoniali che non patrimoniali.

5) La stessa INPS con messaggio del 26 gennaio 2018 n. 369 ha stabilito che nel caso i trasferimento in altra sede distante ad oltre 50 km di distanza da quella originaria o non raggiungibile con un viaggio di 80 minuti comporta la possibilità per il lavoratore di dimettersi per giusta causa con l’ottenimento della Naspi

6) Il sopravvenuto aggravamento delle condizioni di salute del lavoratore dipendente che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto costituisce anch’esso giusta causa di dimissioni, in presenza di circostanze con caratteristiche di obiettiva gravità e risultanti da elementi oggettivamente verificabili (Cass. 28 maggio 2015, n. 11051).

7) Il lavoratore può presentare dimissioni per giusta causa nel caso in cui sia stato aggredito anche solo verbalmente dal datore di lavoro (Pret. Milano, 15 novembre 1993, in Lav. giur., 1994, 271).

Per informazioni rivolgersi a:

Avv. Francesco Meiffret, Via Matteotti 124 Sanremo (IM), tel 0184 532708, cell 339 8177244, mail info@studiolegalemeiffret.it

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