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Tribunale di Prato: legittima l’installazione di una telecamera per motivi di sicurezza sul pianerottolo del condominio

Tribunale di Prato: legittima l’installazione di una telecamera per motivi di sicurezza sul pianerottolo del condominio

Tribunale di Prato sen 29 giugno 2023

Deve escludersi la sussistenza del reato di interferenze illecite previste dall’ art 615 bis c.p nel caso in cui un soggetto effettui riprese dell’area condominiale destinata a pianerottoli o scale condominiali, in particolar modo nell’ipotesi in cui l’installazione delle telecamere avvenga a tutela dell’incolumità e la sicurezza personale previa comunicazione all’amministrazione dell’installazione delle telecamere e ai condomini, la presenza di cartelli di segnalazione di presenza di aree riprese”

BREVE DESCRIZIONE DEL CASO

La questione affrontata nella sentenza qui brevemente commentata trae origine dalla decisione di un condòmino, a seguito di alterchi con la propria vicina di pianerottolo con il quale vi erano procedimenti giudiziari incrociati, di installare una telecamera sopra la porta d’ingresso della propria abitazione. Detto sistema di videosorveglianza riprendeva anche le parti comuni ovvero il pianerottolo ed il vano scale.

La vicina di casa, con la quale, come già descritto, vi erano già state tensioni sfociate in procedimenti giudiziari, citava in giudizio il vicino affinché gli venisse ordinato di disinstallare l’impianto in quanto le riprese violavano la sua privacy. Chiedeva, inoltre, che, sempre per tutelare il proprio diritto alla riservatezza, le riprese fossero cancellate. In ultimo chiedeva che il vicino fosse condannato al risarcimento del danno subito.

Il condomino convenuto si costituiva in giudizio facendo presente che l’installazione della telecamera si era resa necessaria proprio a causa di comportamenti molesti della famiglia dell’attrice. Eccepiva, inoltre, di aver dato preventiva comunicazione all’amministratore di condominio e di aver affisso cartelli segnalanti il fatto che la zona era videosorvegliata. Nella comparsa di costituzione e risposta il condòmino invocava, a dimostrazione della legittimità del proprio operato, il provvedimento del Garante emesso il 10 aprile 2010. Questo stabilisce che nel caso in cui un l’installazione delle telecamere di videosorveglianza sia eseguita da persone fisiche per fini esclusivamente personali non si applica il codice della Privacy a condizione che le registrazioni non siano consegnate e/o visionate da soggetti terzi.

Il Giudice del Tribunale di Prato respinge le domande dell’attrice. Rileva come effettivamente il convenuto avesse preventivamente preavvisato l’amministratore ed apposto cartelli volti a segnalare che la zona era sottoposta a videosorveglianza.

Non era stato contestato dalla parte attrice i pessimi rapporti a causa dei quali vi erano stati procedimenti penali. Dunque la scelta del convenuto era discriminata da motivi di sicurezza.

Per quanto riguarda il fatto che la telecamera riprendesse integralmente il pianerottolo, incluso l’uscio dell’attrice il Giudice rilevava come in nessun caso tali zone non avrebbero potute essere riprese. Le ridotte dimensioni del pianerottolo unitamente al fatto che i portoni d’ingresso delle due parti erano attaccati impedivano una ripresa limitata all’uscio del convenuto senza annullare le finalità di sicurezza per le quali l’impianto era stato installato.

Il giudice del Tribunale di Prato si è basato si è basato sulla giurisprudenza della della Corte di Cassazione in base alla quale è esclusa la configurabilità dell’art 615 bis c.p nel caso in cui un soggetto effettui riprese dell’area condominiale come pianerottoli o scale condominiali o parcheggi trattandosi di luoghi che non consentano l’esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti.(cfr. Cass. 34151/2017, Cass. 44156/2008).

Anche in ambito comunitario la Corte di Giustizia Europea, con sentenza C-708/2018, ha stabilito che è lecita l’installazione di un impianto di videosorveglianza da parte di un privato anche nel caso in cui riprenda parti comuni e senza l’autorizzazione dei soggetti terzi interessati dalle riprese. Tale comportamento è discriminato se si dimostrano le effettive finalità di sicurezza.

L’installazione di impianti di video sorveglianza da parte di un privato in un condominio

Il legislatore con l’art 1122 ter c.c. ha disciplinato la materia della videosorveglianza in ambito condominiale stabilendo il quorum necessario per l’installazione di tale tipologia d’impianto. Tuttavia non ha considerato l’ipotesi che sia un singolo condòmino ad a posizionare un impianto di videosorveglianza.

In merito è intervenuto il Garante della Privacy che ha stabilito che l’installazione di sistemi di videosorveglianza deve rispettare i principi generali della liceità, necessità e proporzionalità dei mezzi utilizzati e lo scopo da perseguire.

Affinchè il singolo condomino che installa una telecamera all’esterno della propria abitazione non sia chiamato a rispondere del reato previsto ex art 615 bis c.p (interferenza illecita nella vita privata), già in passato la giurisprudenza di merito aveva stabilito che l’angolo di ripresa dovesse registrare solo spazi di propria competenza. Tali ipotesi si verificava quando la telecamera riprendeva l’area antistante l’ingresso dell’edificio condominiale o della singola unità immobiliare (Trib. Milano 6 aprile 1992).

Se, invece, la telecamera riprende esclusivamente aree comuni è necessaria l’autorizzazione del condominio. In tale ipotesi prevale la privacy sulla sicurezza (Trib. Vicenza, 15 ottobre 2019, n. 2143)

Secondo il garante della privacy gli impianti di videosorveglianza su aree comuni sono ammissibili solo se volti a tutelare la sicurezza delle persone o a tutelare beni in presenza di situazioni di pericolo. Sulla base di tale presupposti ha preso slancio in dottrina la corrente in base alla quale la legittimità dell’installazione di impianti si verifichi allorquando vi siano già state situazioni di pericolo per l’incolumità di persone o per la sicurezza di cose. In altri termini l’installazione di un impianto di videosorveglianza è giustificato solo se proporzionato al rischio esistente in determinati luoghi.

Su tale questione, sempre il Garante della Privacy, con parere 48950/2022, ha ritenuto che i presupposti d’installazione di un impianto di videosorveglianza siano doversi a seconda che sia opera del condominio o del singolo condòmino.

Se si tratta del singolo condòmino, l’installazione delle telecamere di videosorveglianza deve essere effettuata per scopi personali e le immagini raccolte dal sistema non devono essere divulgate a terzi soggetti. Per tale ragione non si applicano le norme previste dal codice della privacy, ma rimangono ugualmente valide le norme in tema di responsabilità civile e di sicurezza dei dati. Tuttavia, come già evidenziato, in questo caso il sistema di videosorveglianza deve riprendere quasi esclusivamente lo spazio privato ed un minimo segmento della parte comune confinante. Dunque nel caso di sistema di videosorveglianza di un singolo condòmino l’obbiettivo deve essere posizionato in modo che riprenda esclusivamente la zona in prossimità della porta, ma non l’intero pianerottolo ameno che ciò non sia possibile per via delle dimensioni ridotte dell’area comune. In quest’ultimo caso, come appunto evidenziato nella sentenza del Tribunale di Prato, la condotta del singolo condòmino è legittima.

Se, invece, si tratta del condominio che installa il sistema di videosorveglianza per le aree comuni, secondo quanto stabilito dal codice della privacy e dal provvedimento generale del Garante occorre che questo sia segnalato con appositi cartelli, le registrazioni devono essere conservate per un lasso di tempo non superiore le 24/48h. Qualora le registrazioni siano conservate per un lasso di tempo superiore ai sette giorni occorre presentare una verifica preliminare al Garante e i dati raccolti devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza che ne consentano l’accesso alle sole persone autorizzate.

Qualora il condominio non rispetti tali regole i dati sensibili raccolti saranno inutilizzabili e verrà adottato dal Garante della Privacy un provvedimento di blocco o un divieto del trattamento e l’applicazione di sanzioni amministrative, oltre ad un’eventuale richiesta di risarcimento dei danni dai soggetti danneggiati.

Per ulteriori informazioni sul tema rivolgersi all’Avv. Francesco Meiffret (info@studiolegalemeiffret.it, studiolegalemeiffret@gmail.com, cell 3398177244, tel 0184532708) e all’Avv. Giuliana Martelli (0184/503474 cell 3393915231, mail info@studiolegalemeiffret.it giuliana_martelli@libero.it)

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