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Cass., Sez. VI, ord. 20.09.202...

Cass., Sez. VI, ord. 20.09.2021 n. 25310: l’applicazione dell’art. 31 co. III, T.U. Immigrazione presuppone un necessario ed effettivo giudizio di bilanciamento tra la tutela dell’ordine pubblico e la protezione dell’interesse del minore all’unità familiare

Cass., Sez. VI, ord. 20.09.2021 n. 25310: l’applicazione dell’art. 31 co. III, T.U. Immigrazione presuppone un necessario ed effettivo giudizio di bilanciamento tra la tutela dell’ordine pubblico e la protezione dell’interesse del minore all’unità familiare

Cassazione civile sez. VI – 200 sett 021, n. 25310

MASSIMA

In tema di autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in Italia del familiare del minore straniero che si trova nel territorio italiano, ai sensi dell’art. 31, co. III, D. Lgs. 286/1998, il diniego non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna che lo stesso T.U. considera ostativi all’ingresso e al soggiorno dello straniero, ma il giudice di merito è chiamato ad effettuare un concreto e circostanziato giudizio di bilanciamento tra l’interesse del minore e la tutela dell’ordine pubblico.

DESCRIZIONE DEL CASO

Due cittadini extracomunitari, in proprio e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore esperivano ricorso ex art. 31, co. III, D. Lgs. n. 286/1998 per ottenere il relativo permesso di soggiorno in Italia innanzi al Tribunale per i Minorenni di Bologna.

Il successivo decreto di rigetto del ricorso veniva dagli interessati reclamato avanti la Corte d’Appello di Bologna – Sezione Minorenni.

All’esito del relativo procedimento, il Giudice di secondo grado confermava il decreto reclamato, rigettando conseguentemente l’atto di gravame.

Pertanto, i reclamanti soccombenti ricorrevano in Cassazione, adducendo quale unico motivo di doglianza la violazione o falsa applicazione dell’art. 31, co. III, T.U. Immigrazione, unitamente all’illogicità della motivazione per avere il giudice di merito omesso completamente di effettuare un esame prognostico relativo alla sussistenza di un pericolo di danno grave ed irreparabile per lo sviluppo psicofisico del minore.

LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE

Con l’ordinanza n. 25310 del 20.09.2021 la Sezione VI – Sottosezione 1 della Cassazione civile rigettava il ricorso dei genitori extracomunitari del minore straniero presente sul territorio italiano, osservando nelle argomentazioni giuridiche del proprio provvedimento decisorio che il solo motivo addotto dai ricorrenti era manifestamente infondato oltre che inammissibile.

In particolare, la Suprema Corte, nel richiamare e nel fare integralmente propria la giurisprudenza decennale delle SS. UU. sulla corretta interpretazione ed applicazione della norma in esame (Sullo specifico punto si rinvia ad altro contributo già presente nel legal blog: http://studiolegalemeiffret.it/linterpretazione-decennale-delle-ss-uu-allart-31-co-iii-t-u-i/), precisava che la necessità rappresentata dai conchiudenti di effettuare una valutazione prognostica in ordine al pericolo di danno grave ed irreparabile per lo sviluppo psicofisico del minore da parte dei giudici di merito di primo e di secondo grado è imprescindibile ai fini del buon governo dell’istituto ex art. 31, co. III, del D. Lgs. n. 286/1998.

Tuttavia, in piena aderenza all’insegnamento delle Sezioni Unite con l’ordinanza n. 15750 del 12.06.2019, la Sezione “stralcio” rilevava che i gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del soggetto minorenne hanno un valore normativo prioritario ma non assoluto, rispetto al doveroso ed all’effettivo giudizio di bilanciamento con le esigenze di ordine pubblico e sicurezza pubblica nelle ipotesi di pericolosità sociale di uno o di entrambi i genitori di quest’ultimo.

Opportunamente premesso detto passaggio logico – giuridico, gli Ermellini, da una parte, riconoscevano che la Corte d’Appello di Bologna – Sezione Minorenni aveva già nel provvedimento gravato effettuato il prescritto giudizio di bilanciamento, derivandone conseguentemente una valutazione d’inammissibilità del ricorso per cassazione per la nota e generale regola procedurale che preclude al Giudice di legittimità ogni valutazione nel merito della fattispecie giuridica dedotta.

Dall’altra, i giudici di ultima istanza, procedendo ad una sorte di verifica ex post dell’esamina fattuale condotta dalla Corte territoriale, concludevano per la manifesta infondatezza del motivo di gravame innanzi a loro, considerata l’esattezza sostanziale e formale dell’operazione valutativa posta in essere dal giudice d’appello.

Quest’ultimo, infatti, nel motivare il diniego del rilascio del permesso domandato dai genitori del minore extracomunitario, soppesava con puntualità ed accuratezza, sia i gravi precedenti penali del padre del bambino di tenera età, sia il mancato radicamento di quest’ultimo sul territorio nazionale, dovuto dall’incapacità dei suoi genitori di costruire significative relazioni sociali in Italia, dall’assenza di una valida rete di supporto parentale e, in ultimo, al fatto che lo stesso figlio non frequentasse nemmeno l’asilo, né fosse affetto tantomeno da particolari problemi di salute, tali da giustificarne la presenza sul nostro territorio.

In conclusione, l’ordinanza in questione rappresenta la fedele continuazione del filone interpretativo avviato dalle Sezioni Unite nel 2010 e successivamente arricchitosi con il fondamentale dictum del 2019 da parte sempre della Sezione più autorevole della S.C. e, come si può ben vedere nel caso in trattazione, tale autorevole orientamento è stato recepito a pieno e in maniera conforme dalla giurisprudenza di merito dei Tribunali per i Minorenni e dalle Sezioni minorenni delle corrispondenti Corti d’Appello.

Avv. Federico Colangeli

Per ulteriori informazioni sul tema rivolgersi all’Avv. Francesco Meiffret (3398177244 info@studiolegalemeiffret.it studiolegalemeiffret@gmail.com) e all’Avv. Federico Colangeli (tel. 0039.0184509085 – recapiti mail: federicocolangeli@yahoo.itavv.federicocolangeli@libero.it ).

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