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CASSAZIONE: I DOCENTI NON DI R...

CASSAZIONE: I DOCENTI NON DI RUOLO HANNO DIRITTO ALL’INDENNITA’ PER LE FERIE MATURATE E NON GODUTE

CASSAZIONE: I DOCENTI NON DI RUOLO HANNO DIRITTO ALL’INDENNITA’ PER LE FERIE MATURATE E NON GODUTE

ESTREMI

Cass. Civ. Sez. Lav. ord. 15 maggio 2024 n. 14268

Cassazione civile sez. lav. – 15 05 2024, n. 13440

PRECEDENTE CONFORME

Cass. Civ. Sez. Lav. ord. 5 maggio 2022 n. 14268

Cassazione civ sez lav sent 5 maggio 2022 n. 14268

MASSIMA

“Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall’art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all’art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”.

 

BREVE COMMENTO

I docenti non di ruolo hanno diritto alla cd monetizzazione delle ferie maturate e non godute. E’ quanto stabilito dalla Cassazione nell’ordinanza n. 14268 del 15 maggio 2024 che riafferma un principio già affermato in una precedente ordinanza la n. 14268 del 5 maggio 2022.

Secondo le due pronunce della Suprema Corte appena richiamate il docente non di ruolo che non ha chiesto di godere delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute.

L’eccezione a tale principio si verifica solamente nell’ipotesi in cui il datore di lavoro riesca a dimostrare di aver invitato il docente a godere delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni e questi abbia rifiutato.

L’ordinanza, quindi, consolida ulteriormente quel lungo filone giurisprudenziale, sia comunitario prima che, successivamente, domestico, che afferma l’incompatibilità dell’art. 5 comma 8 del dl 95/2012 con l’art. 7 comma 2 della direttiva 88/2003.

L’art. 7 comma 2 della direttiva 88/2003 stabilisce cheIl periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.

L’applicazione di tale direttiva all’interno del nostro ordinamento era ed è contrastata dall’art. 5 comma 8 del dl 55/2012 che ha stabilito un divieto generalizzato di monetizzazione delle ferie, permessi e riposi nel pubblico impiego. Detta norma specifica che il divieto di indennizzo delle ferie maturate e non godute sussiste anche nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivazione (risoluzione, dimissioni, cassa integrazione).

L’art. 5 comma 8 era stato, per quanto riguarda il comparto scolastico, in parte modificato dai commi 54, 55 e 56 dell’art.1 della legge n. 228 del 24 dicembre 2022

il comma 54 prevede che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attivita’ valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie e’ consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilita’ di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.

Il comma 55 invece stabilisce che “il divieto di monetizazione delle ferie previsto dall’art. 5 comma 8 del Dl 95 2012 non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita’ didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e’ consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.

In ultimo il comma 56 prevede che la contrattazione collettiva non può prevedere un trattamento più favorevole rispetto a quanto previsto dai commi 54 e 55.

Ricapitolando in base alla normativa interna il personale docente e non (si veda ad esempio gli educatori professionali) possono usufruire della parziale monetizzazione delle ferie se il termine del contratto coincide con il finire dell’attività didattica (generalmente il 30 giugno) e non include i mesi di luglio ed agosto nei quali generalmente le scuole sono chiuse.

Secondo la disciplina interna anche ai docenti a tempo determinato si applicherebbe il divieto di monetizzazione delle ferie qualora il loro contratto ricomprenda anche luglio ed agosto.

La recente ordinanza ritiene tale impostazione basata sull’applicazione dell’art 5 comma 8 del dl 95 2012 come modificato dall’art 1 commi 54,55 e 56 della legge 248 del 24 dicembre 2012, osti all’applicazione dell’art 7 della direttiva 2003/88. Pertanto devono essere disapplicate le norme interne.

La Suprema Corte richiamandosi a varie pronunce della Corte di Giustizia (Corte di Giustizia, Grande Sezione sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16; e ancor più di recente Corte di Giustizia Corte di Giustizia con la sentenza n. 218 del 18 gennaio 2024 in tema di incompatibilità con la disciplina comunitaria del divieto di monetizzazione delle ferie previsto dall’art 5 comma 8 del DL 95/2012 in caso di dimissioni) afferma che anche i docenti non di ruolo, ed indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro, abbiano diritto all’indennità di ferie maturate e non godute se il datore di lavoro non prova:

  1. 1) di avere invitato il docente a godere delle ferie, se necessario formalmente, nei periodi di sospensione dell’attività didattica;

    2) di averlo nel contempo avvisato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire ;

    3) di averlo informato del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.

Una pronuncia il cui principio si estende espressamente anche al personale educativo non di ruolo.

Per un approfondimento sul tema dell’indennità delle ferie maturate e non godute nel pubblico impiego si rimanda alla lettura dell’articolo http://studiolegalemeiffret.it/corte-di-giustizia-il-dipendente-pubblico-dimissionario-ha-diritto-allindennizzo-per-le-ferie-maturate-e-non-godute/

Per ulteriori informazioni sul tema rivolgersi all’Avv. Francesco Meiffret (info@studiolegalemeiffret.it, studiolegalemeiffret@gmail.com, cell. 3398177244, tel 0184532708) 

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