Ciao, Come posso aiutarti?

Cassazione: il licenziamento Ă...

Cassazione: il licenziamento è illegittimo se motivato genericamente con la riduzione dei costi

Cassazione: il licenziamento è illegittimo se motivato genericamente con la riduzione dei costi

Cass. civ sez. lav ord. del 14 nov 2023 n 31660

MASSIMA

Nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo motivato dalla riduzione dei costi e concretizzatosi nel licenziamento di un solo lavoratore, spetta al datore di lavoro dimostrare il nesso di causalità tra il risanamento economico ed il licenziamento. Non è sufficiente, infatti, ai fini della legittimità del licenziamento dimostrare l’esistenza di notevoli passività di bilancio.

Una volta provata il nesso di causalitĂ  occorre, inoltre, che il datore di lavoro, a fronte di altre posizioni di lavoro comparabili, specifichi i motivi in base ai quali sia stato individuato il lavoratore licenziato.

DESCRIZIONE DEI FATTI

La Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, aveva respinto il reclamo in base al rito Fornero, proposto da un ex dipendente di una fondazione lirica. Confermava, quindi, la sentenza di I grado che aveva ritenuto legittimo il licenziamento motivato sulla necessaria riduzione dei costi anche del personale a seguito di forti passivitĂ  in bilancio.

Secondo la Corte D’appello era corretta la sentenza di I grado che aveva ritenuto che, a fronte di un accertato passivo di bilancio, il licenziamento motivato sulla necessaria riduzione dei costi fosse da ritenersi legittimo. La Corte, respingendo le doglianze del lavoratore licenziato, aveva rilevato nelle motivazioni della sentenza di non poter sindacare sulle scelte del datore di lavoro.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello il lavoratore propone ricorso in Cassazione riproponendo il seguente motivo già proposto nei due precedenti giudizi di merito.

Eccepisce come la soppressione del suo ruolo di sesto violoncello non fosse collegata causalmente con la necessità di ridurre il costo di lavoro. Rileva, inoltre, come non fossero stati specificati i criteri di scelta in base ai quali la scelta fosse ricaduta su di lui, atteso che vi era un altro collega anch’esso sesto violoncello e che percepiva una retribuzione maggiore.

LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE

Gli Ermellini accolgono il ricorso del lavoratore.

Non è sufficiente provare difficoltà economiche affinché il licenziamento motivato sulla riduzione dei costi, incluso quello del personale, sia considerato legittimo.

Secondo la Suprema Corte il datore di lavoro deve sempre dimostrare il nesso di causalitĂ  tra la riduzione dei costi ed il posto di lavoro effettivamente soppresso.

In altri termini il datore di lavoro, quando opera un licenziamento motivato per la riduzione dei costi, deve, quindi, provare che quelli necessariamente da ridurre siano quelli dell’unità o settore in cui il lavoratore licenziato opera. Nel caso in esame il datore non ha provato che il ruolo da sopprimere fosse quello di sesto violoncello.

Inoltre, a fronte di lavoratori che svolgono mansioni comparabili (fungibili), spetta sempre al datore di lavoro descrivere i criteri di scelta oggettivi che lo hanno portato all’individuazione del lavoratore da licenziare.

Anche sotto questo profilo, parte datoriale non ha fornito alcun elemento.

In conclusione sulla base di tali argomentazioni la Suprema Corte ritine che la Corte d’appello abbia compiuto palesi errori di diritto e motivazionali.

Se è vero che il Giudice non può sindacare sulla scelta economica effettuata dal datore di lavoro, dall’altra tuttavia il Giudice deve valutare l’effettività di tale ragione economica e che sussista il nesso causale tra questo ed il licenziamento intimato (Sul punto si veda ad es. Cass. Civ., sez. Lav.. sent. 07 dicembre 2016, n.25201).

In altri termini, a differenza di quanto argomentato dal giudice della sentenza della Corte d’Appello, non si devono confondere o porre sullo stesso piano le ragioni alla base della soppressione del posto con le scelte dell’imprenditore e tanto meno con le sue motivazioni. Le scelte e le motivazioni restano insindacabili, ma le ragioni che hanno comportato la soppressione del posto vanno accertate dal Giudice. Occorre specificare come il Giudice debba provvedere a tale verifica utilizzando parametri oggettivi altrimenti si ricadrebbe nella sindacabilità delle scelte datoriali. Dall’altra parte, tuttavia, se si accogliesse la tesi della Corte d’appello, al Giudice verrebbe precluso qualsiasi possibilità di controllo sulla pretestuosità o meno del licenziamento.

Per ulteriori informazioni sul tema rivolgersi all’Avv. Francesco Meiffret (info@studiolegalemeiffret.it, studiolegalemeiffret@gmail.com, cell. 3398177244, tel 0184532708) 

Condividi articolo