Ciao, Come posso aiutarti?

PROCEDIMENTO DI ADOZIONE DEL M...

PROCEDIMENTO DI ADOZIONE DEL MINORE

PROCEDIMENTO DI ADOZIONE DEL MINORE

Nel 1967 l’ordinamento italiano prevedeva un unico istituto di adozione disciplinato dal codice civile che consentiva ai soggetti privi di figli di tramettere il proprio cognome e il proprio patrimonio ereditario. Il legislatore dell’epoca non prendeva in considerazione il problema fortemente presente dell’abbandono minorile.

Solo con la legge 431/1967 fu affiancata all’adozione ordinaria, la figura dell’adozione speciale prendendo a modello i principi enunciati nella Convenzione di Strasburgo del 24/04/1967, in modo particolare il principio secondo cui il minore abbandonato diviene figlio a pieno titolo degli adottanti e trova in essi la sua famiglia con l’interruzione di qualsiasi rapporto con la famiglia d’origine.

Tale istituto aveva degli aspetti critici, sopratutto riguardo alla complessità nel procedimento della dichiarazione di adottabilità e alle eccessive limitazioni che il legislatore aveva riposto nei requisiti tra adottante e adottato.

Tali aspetti critici vennero superati con la riforma dell’adozione del 04/05/1983 n°184 con la quale venne capovolta la precedente disciplina e venne messo al centro l’adozione del minore in stato di abbandono e venne posta al suo fianco l’adozione dei maggiori d’età.

La disciplina dell’adozione è stata poi ulteriormente modificata dalla legge 476/98 e da ultimo dalla legge 149/2001.

Attualmente il nostro ordinamento prevede tre tipologie di adozione :

1) l’adozione del minore che conferisce all’adottato la posizione di figlio degli adottanti creando un vincolo simile a quello della filiazione biologica e lo inserisce in una nuova famiglia;

2) l’adozione in casi particolari che si ha quando non si può ricorrere all’ adozione piena del minore, comportandone un vincolo di filiazione giuridica che si sovrappone a quello della filiazione di sangue. Tale tipologia non interrompe il rapporto con la famiglia biologica, ma la responsabilità genitoriale ricade sui genitori adottivi ;

3)l’adozione del maggiorenne che fa acquistare all’adottato un vincolo di filiazione giuridica che si aggiunge a quello della filiazione di sangue.

I SOGGETTI

L’istituto dell’adozione crea un rapporto di filiazione giuridica che si crea tra soggetti non legati da filiazione di sangue.

Il soggetto adottante deve possedere determinati requisiti: 1) essere coniugato; 2) avere l’idoneità a svolgere la funzione genitoriale; 3) l’età.

Gli adottanti devono essere sposati da almeno tre anni e devono essere idonei e capaci di educare, istruire e mantenere un minore (idoneità affettiva). In ultimo l’età richiesta agli adottandi deve superare quella dell’adottato di almeno diciotto anni e non più di quarantacinque anni.

REQUISITI PER LA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA’

La Costituzione all’art.30 riconosce al minore il diritto di essere educato nell’ambito della propria famiglia e per tale spetta al giudice stabilire l’istituto dell’adozione solo come estremo rimedio quando non vi siano più altre possibili vie.

Tutto questo impone allo Stato e agli enti locali di assicurare mezzi di sostegno volti ad aiutare una famiglia bisognosa per impedire che il minore venga allontanato da loro.

Il legislatore in questa ottica ha previsto inizialmente l’istituto dell’affidamento dei minori in virtù del quale il minore d’età, che si trova in situazione di temporaneo abbandono, può essere affidato temporaneamente ad altro soggetto fino a quando la famiglia d’origine non supera le difficoltà che impediscono di provvedere in modo idoneo al figlio.

Sulla base di tali regole e principi, il giudice potrà scegliere tra i diversi provvedimenti di crescente distacco dal nucleo famigliare d’origine, come l’adozione di misure a sostegno della famiglia, decadenza della responsabilità genitoriale dei genitori, affidamento familiare, adozione non legittimate e adozione legittimate, a seconda della situazione concreta, onde salvaguardare, per quanto possibile, il diritto del minore a crescere nella famiglia d’origine. Solo il provvedimento di adozione legittimate comporta il distacco totale del minore dalla famiglia d’origine.

L’art 1 della legge 183/1984 stabilisce che l’istituto dell’adozione è possibile solo quando la famiglia non sia in grado di provvedere ai propri compiti.

L’adozione è pronunziata giudizialmente quando ricorrono i seguenti presupposti relativi al minore, che questi sia privo di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi (situazione di abbandono), che sia stato giudizialmente dichiarato in stato di adottabilità.

ADOZIONE DEL MINORE IN STATO DI ABBANDONO

La situazione di abbandono del minore è rilevata come presupposto giustificativo e come causa dell’atto di adozione .

Sono dichiarati in stato di adottabilità i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia causata da forza maggiore di carattere transitorio.

Lo stato di abbandono si verifica quando vi è una situazione di carenza di cure e di assistenza non transitoria e di livello tale da compromettere lo sviluppo e l’equilibrio psico fisico del minore.

Va in primis detto che la dichiarazione di adottabilità di un minore è una extrema ratio, poiché è un’ingerenza nell’esercizio del diritto al rispetto della vita familiare.

La stessa Corte Edu ha stabilito che l’applicazione di misure che comportano la rottura dei legami tra il minore e la propria famiglia vengono applicate solo in circostanze eccezionali, ossia quando il genitore dimostri di essere particolarmente indegno o quando sia presente un’esigenza primaria che riguardi l’interesse superiore del minore, non essendo il fine dell’adozione , quello di individuare ad ogni costo una famiglia migliore.

Il problema sulla dichiarazione dello stato di adottabilità si presenta nel caso in cui cui i bambini in stato di abbandono siano figli di genitori con patologie psico-fisiche. In merito vi sono orientamenti contrastanti.

L’orientamento giurisprudenziale maggioritario sostiene che lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità sussiste anche in presenza di una patologia che non garantisca al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico essenziale per lo sviluppo e la formazione della sua personalità, salvo che tale situazione non sia dovuta da forza maggiore transitoria (Cass. Civ. n° 4503 del 28/03/2002 e Cass. Civ. 5580 del 04/05/2000).

Altra giurisprudenza stabilisce che il Giudice o il Presidente del Tribunale dei Minorenni, in caso di genitori con problemi, debba prima di dichiarare lo stato di adottabilità, valutare se vi sia la possibilità o meno di una possibilità di recupero del minore. Quindi dovrà in primo luogo tentare un intervento consistente nel ripristinare una situazione familiare che rimuova le situazioni di difficoltà e di disagio sussistenti, con lo scopo di lasciare il minore nella propria famiglia di origine. In detto contesto i genitori dovranno seguire un programma per recuperare la capacità genitoriale entro i termini compatibili con le necessità del minore, in caso contrario è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità (Cass. Civ. 144436/2017 e Cass. Civ. 22589/2017).

L’orientamento giurisprudenziale contrario stabilisce che nel caso di genitori che presentino una patologia psico-fisica, questa non incida sullo stato di abbandono e sulla dichiarazione dello stato di adottabilità (Cass. Civile Sez.I sentenza n° 18563 del 29/10/2011; Cassazione Civile Sez.I ordinanza n° 26293 del 18/10/2018; Cassazione Civile Sez.I sentenza n° 3873 del 8/02/2019).

L’identificazione e l’accertamento in un genitore di un figlio minore di una patologia sia questa mentale, tossicodipendenza ed altre forme di patologie, di per sé non è sufficiente ad incidere sulla dichiarazione dello stato di adottabilità, perché è necessario valutare gli effetti che si ripercuotono sulla crescita ed educazione dei figli.

Gli Ermellini in vari arresti hanno ribadito che affinché si realizzi lo stato di abbandono per la dichiarazione di adottabilità di un minore occorrono carenze affettive e materiali che comportino un pregiudizio nei confronti del minore, tenendo presente che quest’ultimo ha l’esigenza di vivere nella propria famiglia di origine. Questa esigenza non può essere sacrificata per la semplice inadeguatezza dell’assistenza o degli atteggiamenti psicologici e/o educativi dei genitori. Purchè vi sia la dichiarazione di adottabilità non basta che vengano accertate insufficienze o malattie mentali dei genitori anche se queste fossero permanenti, ma è necessario che il genitore sia realmente inidoneo ad assumere e conservare piena consapevolezza dei propri compiti e delle proprie responsabilità ed a offrire al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo e aiuto psicologico essenziali per una equilibrata e sana crescita psico-fisico del minore (Cass. Sez.I sentenza n°8527 del 12/04/2006).

Inoltre la Corte di Cassazione, prendendo in considerazioni precedenti sentenze (Cass. N° 18536 del 2012 e Cass. N 7391/2016), con recenti pronunce ha ribadito che è diritto del minore essere educato dalla propria famiglia e le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale (ora responsabilità genitoriale) non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia (Cass. Civ. n°3873 del 8/02/2019 ). E’ necessario che il giudice di merito, qualora emergano nel contesto familiare delle situazione di disagio e di difficoltà, operi un giudizio volto a verificare l’effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali. Qualora la possibilità di recupero risulti negativa ed è impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro i tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in un sereno e stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità ( Cass. Civ. n.22589/2017 e Cass.n.3915/2018).

ASPETTI PROCESSUALI

Prima di trattare dell’apertura del procedimento di adozione occorre fare una distinzione fra procedimento con la presenza dei genitori e parenti fino al quarto grado o quella senza genitori :

a) Con la presenza di genitori e parenti fino al quarto grado :

Ai fini del riconoscimento dello status definitivo di figlio nell’ambito della procedura di adozione legittimante, il nostro ordinamento prevede quattro fasi:

1) Segnalazione dello stato di abbandono: la segnalazione può essere fatta da chiunque è a conoscenza della situazione di abbandono del minore. Questi sono tenuti a segnalarlo ai pubblici ufficiali e agli incaricati ai pubblici servizi. Una volta ricevuta la segnalazione questa deve essere trasmessa al procuratore della Repubblica per il Tribunale dei minorenni del luogo dove si trova il minore.

Questo obbligo grava anche su un famigliare che accolga stabilmente presso di se un minore per un periodo superiore ai sei mesi con l’avvertimento che qualora il familiare non presenti la segnalazione può essere considerato inidoneo ad ottenere affidi familiari.

Ricevuta la segnalazione il Procuratore assume informazioni sul caso e valuta se aprire la procedura finalizzata alla dichiarazione dello stato di adottabilità .

Concluso l’accertamento in caso di fondatezza della segnalazione il Procuratore chiede al tribunale l’accertamento definitivo dello stato di abbandono e la conseguente dichiarazione di adottabilità del minore segnalato.

Il procedimento si instaura con il deposito di un provvedimento del Presidente del Tribunale per i minori o da un giudice da lui delegato, che ricevuto il ricorso provvede all’apertura del procedimento e dispone che venga effettuato un accertamento esaustivo riguardante la posizione giuridica del minore nonché sulle condizioni di vita avvalendosi dei servizi sociali.

Nel momento in cui viene instaurato il procedimento, ne viene data immediata comunicazione ai genitori del minore e qualora questi non li abbia deve esserne dato avviso ai parenti fino al quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore.

Il Presidente del Tribunale dei Minori invita i genitori e i famigliari fino al quarto grado un loro difensore di fiducia, qualora questi non lo abbiano verrà nominato un difensore d’ufficio .

Il minore sta in giudizio in persona di un tutore o di un curatore speciale, che se è un legale possono assumere il patrocinio processuale del minore o nominano un difensore.

Come testè descritto i genitori o i parenti prendono parte nel procedimento assistiti da un difensore possono prendere parte a tutti gli accertamenti disposti dal Tribunale e presentare istanze al fine di visionare e richiedere copia degli atti nel fascicolo d’ufficio.

In questa fase del procedimento il Presidente del Tribunale può adottare in via cautelare provvedimenti temporanei nell’interesse del minore, come l’affidamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo famigliare, la sospensione della responsabilità genitoriale sul minore, la sospensione dell’esercizio della funzione di tutore o la nomina di un tutore provvisorio.

2) Con la dichiarazione di adottabilità si ha l’effetto di sospendere l’esercizio della responsabilità genitoriale comportando la nomina di un tutore temporaneo, se invece si ha l’affidamento preadottivo sarà l’affidatario ad esercitare la responsabilità genitoriale.

É necessario garantire che siano sentiti dal Tribunale in camera di consiglio il pubblico ministero e tutte le parti interessate del procedimento, nonché lo stesso minore che ha compiuto 12 anni o anche di età inferiore con l’avvertenza che qualora non venga ascoltato ciò comporta la nullità del procedimento .

b) Procedura in assenza di genitori o parenti:

Qualora il minore non abbia genitori o parenti fino al quarto grado che non abbia significativi rapporti con il minore, il procedimento per la dichiarazione di adottabilità può seguire due vie:

1) volontaria giurisdizione: quando il minore non abbia entrambi i genitori o non vi siano genitori che abbiano riconosciuto il minore o che non abbia parenti fino al quarto grado. In tal caso non occorre un’istruttoria intesa a verificare la disponibilità di tali soggetti ad occuparsi del minore, il Tribunale dovrà prendere atto della situazione di abbandono del minore e procedere alla declaratoria dello stato di adottabilità.

La dichiarazione di stato di adottabilità può essere evitata se è presentata un’istanza particolare che è consentita a un parente del sesto grado del minore orfano e agli estranei con i quali il minore abbia instaurato un rapporto stabile già prima della perdita dei genitori.

Nell’ipotesi in cui il minore abbandonato sia portatore di handicap il giudice può provvedere immediatamente ad un’adozione anche a persona singola e di qualsiasi età non passando attraverso la condizione di adottabilità.

Nell’ipotesi di figli nati al di fuori del matrimonio in cui sia stato omesso il riconoscimento, il tribunale non pronuncia la dichiarazione di adottabilità e se vi è la necessità o l’opportunità di una sospensione della procedura. La sospensione del procedimento può avvenire d’ufficio qualora il genitore non possa riconoscere il figlio per difetto di età, in tal caso la sospensione ha durata fino a quando il genitore non compia sedici anni, sempre che questi sia assistito dai proprio famigliari o dai parenti fino al quarto grado. Allo stesso modo il tribunale deve concedere la sospensione del procedimento per due mesi per provvedere al riconoscimento, se trascorso tale termine, il genitore non ha provveduto , il giudice provvede alla pronuncia di adottabilità.

b) Diversa dal procedimento sopra enunciato è la procedura in presenza di genitori o parenti fino al quarto grado.

In tale ipotesi il Tribunale deve dare origine ad un procedimento contenzioso relativo allo stato di adottabilità e sentire a pena di nullità del procedimento genitori o parenti entro il quarto grado quali parti necessarie del giudizio affinché venga accertata la possibilità in futuro di occuparsi del minore.

Se i genitori o i parenti sono irreperibili o non ne sia conosciuta la residenza, la dimora o il domicilio il tribunale per i minorenni provvederà alla loro convocazione ai sensi degli articoli 140 e 143 c.p.c previe nuove ricerche da parte della pubblica sicurezza.

Il procedimento si svolge secondo il rito camerale, il giudice ascolta il genitore o il parente di quarto grado e il minore, l’ascolto di quest’ultimo non è vincolante alla decisione del giudice, ma per comprendere le sue reali esigenze di vita. Dopo l’audizione il presidente del tribunale dei minori o il giudice da lui delegato può adottare prescrizioni al fine di garantire l’assistenza morale, il mantenimento, l’istruzione e l’educazione del minore. Qualora vengano adottate queste prescrizioni vengono assieme ad esse stabiliti dei periodi di accertamenti da seguire direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o degli assistenti sociali.

Il Tribunale dei minori dovrà prima di prendere una decisione valutare il comportamento dei genitori o parenti fino al quarto grado che nonostante la convocazione non si siano presentati senza giustificato motivo o che abbiano durante l’audizione dimostrato la mancanza di assistenza morale e materiale e il fatto di non aver rispettato le prescrizioni impartite.

Il Giudice deve valutare la seria disponibilità del genitore e specialmente del parente a prendersi cura del minore.

Il procedimento può essere sospeso per la durata di un anno nell’interesse del minore.

Lo stato di adottabilità viene a cessare nel momento in cui il minore è adottato o diventa maggiorenne.

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il tribunale dei minori una volta concluse le indagini e gli accertamenti può concludere il procedimento dichiarando:

– che non vi è luogo a provvedere ed è preclusa nel caso in cui si accerti l’inesistenza di una situazione di abbandono;

– dichiarando lo stato di adottabilità del minore , in tal caso il tribunale dei minori in camera di consiglio pronuncia la dichiarazione dello stato di adottabilità con sentenza, dopo aver sentito il PM, il tutore e l’affidatario o il rappresentante dell’istituto ove è ospitato il minore.

La sentenza va notificata ai genitori, ai parenti fino al quarto grado e al tutore e al curatore speciale che rappresentano il minore con il contestuale avviso di poter impugnare la sentenza. La sentenza che dichiara lo stato di adottabilità diventa definitiva e non più impugnabili decorsi i 30gg dalla notifica e deve essere trascritta a cura della cancelleria del Tribunale dei minori entro 10gg dal ricevimento della comunicazione che la sentenza è divenuta inappellabile , su un apposito registro.

Lo stato di adottabilità del minore è una posizione giuridica provvisoria, in quanto cessa :

a) quando è pronunziata l’adozione particolare del minore;

b) se il minore ha raggiunto la maggiore età;

c) quando vi è la revoca della pronuncia dello stato di adottabilità dal tribunale .

Una volta dichiarata l’adottabilità a seguito dell’accertato stato di abbandono del minore, si procede all’individuazione della coppia che possa rispondere alle sue esigenze.

3) Conclusasi la seconda fase si da inizio alla terza con l’ affidamento preadottivo che consiste nell’affidare sperimentalmente il minore ai richiedenti adottanti. È un presupposto necessario all’adozione .

Il Giudice individuerà la coppia maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore comparandoli con altre copie disponibili. Nello svolgimento delle indagini viene data la precedenza alle domande di adozione riguardante i minori di cinque anni di età o che siano portatori di handicap.

Il procedimento di affidamento preadottivo è camerale e non richiede particolari formalità. La sentenza è emessa dal collegio dopo aver sentito il PM o gli ascendenti, qualora esistano, del minore.

Il minore dovrà essere sentito se ha compiuto dodici anni, se ha quattordici anni avrà diritto di manifestare il proprio consenso ad essere affidato alla coppia scelta dal giudice.

Il periodo di affidamento preadottivo ha durata di 1 anno, che potrà essere prorogato poiché spetta al giudice effettuare controlli .

L’affidamento preadottivo può essere revocato in qualsiasi momento qualora si presentino gravi difficoltà di idonea convivenza.

Il provvedimento dell’affidamento preadottivo può essere impugnato entro 10 gg dalla comunicazione al PM e al tutore del minore con ricorso presso la Corte D’Appello .

Una volta conclusosi il periodo di affidamento preadottivo il tribunale dei minorenni pronunzia l’adozione o dichiara di non dar luogo alla adozione .

Il procedimento di dichiarazione dell’adozione ha natura camerale e richiede l’audizione degli affidatari, del tutore, del giudice tutelare e di colo che sono stati incaricati di sorvegliare il periodo di affidamento e del minore.

L’adozione può essere pronunciata nei confronti di entrambi i coniugi o di uno di questi se l’altro è deceduto o ha manifestato incapacità durante il periodo di affidamento .

Il tribunale dei minorenni pronuncia l’adozione mediante la sentenza che ha efficacia costitutiva.

In forza della sentenza di adozione il minore acquista lo status di figlio degli adottanti come se fosse nato da loro e ne acquisisce il cognome. In questo modo cessano anche i rapporti del minore con la famiglia di origine.

L’adozione non può essere revocata, ma potrebbe essere emesso un nuovo provvedimento di adozione se il minore venisse nuovamente a trovarsi in uno stato di abbandono.

La sentenza di adozione o di non doversi procedere all’adozione è reclamabile da parte degli adottanti o del tutore entro 30gg dalla comunicazione nanti alla Corte D’Appello sezione minorile .

Decorsi i 30gg la sentenza di adozione diventa definitiva e deve essere trascritta sul registro della adozioni e deve essere comunicata all’ufficiale di stato civile che lo segna a margine dell’atto di nascita.

Articolo redatto da

Avv. Giuliana Martelli,

Via Goffredo Mameli 33 – 18038 – SANREMO (IM)

Email:giuliana_martelli@libero.it
Pec:
giulianamartelli@pec.avvocatisanremo.it

Tel.: 0184503474
Fax: 0184503474

 

Le informazioni contenute nel sito hanno carattere unicamente informativo. L’avv. Meiffret non è responsabile per qualsiasi danno o problema causato da questo servizio.

Condividi articolo