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Si possono installare videocam...

Si possono installare videocamere di sorveglianza senza alcuna autorizzazione da parte del Condominio ?

Si possono installare videocamere di sorveglianza senza alcuna autorizzazione da parte del Condominio ?

Testo sentenza Corte D’appello Catania Sez. II, Sent. 15 febbraio 2022

Massima

Per installare le telecamere poste a vigilanza dei negozi non occorre l’autorizzazione del Condominio. In tale ipotesi, infatti, non si può applicare l’art 1122 ter c.c. in quanto non trattasi di un impianto di videosorveglianza condominiale posto a salvaguardia delle parti comuni, ma di proprietà esclusiva, posto a tutela di beni del singolo condominio (Corte D’Appello sentenza 15 febbraio 2022 n° 317).

Gli impianti di videosorveglianza nel condominio

Il legislatore con la legge 220/2021 ha introdotto l’art 1122 ter c.c. per regolamentare in materia condominiale l’installazione di impianti volti alla videosorveglianza sulle parti comuni dell’edificio. In detto caso per poterle installare occorre che queste vengano approvate dall’assemblea con la maggioranza richiesta dall’art 1136 c.c, cioè con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno la metà del valore dell’edificio.

La su menzionata norma riguarda solamente gli impianti di videosorveglianza su parti comuni del condominio come ad esempio il portone di ingresso, i parcheggi e i muri esterni, senza fare alcun riferimento alle aree di proprietà esclusiva di ciascun condomino.

Una volta approvata l’installazione delle videocamere, occorrerà che si rispetti la normativa stabilita dalla legge sulla privacy ricavabile dal GDPR 2016/679 e dal codice in materia di protezione dei dati personali il dlgs 196/2003 rinnovato dal dlgs 101/2018 e che non comporti la consumazione del reato previsto dall’art 615 bis c.p.

Il legislatore con il codice della privacy dlgs 196/2003 all’art. 5 vieta la diffusione dei dati personali e ha messo in evidenza che “è possibile riprendere le immagini dei pianerottoli e delle scale in quanto dette parti comuni non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo di sguardi indiscreti e che non costituiscono reato le riprese di un pianerottolo e l’ingresso di un garage condominiale”. In altre parole il legislatore ha stabilito che è vietato riprendere il vicino di casa all’interno del proprio domicilio, ma non mentre scende le scale o va in garage a prendere l’auto.

Il Garante della protezione dei dati personali nel gennaio 2022 ha redatto una scheda informativa con lo scopo di chiarire le regole e gli accorgimenti indispensabili da applicare ai sistemi di videosorveglianza. Il Garante ha stabilito che, nell’ambito di attività di carattere personale o domestico, le persone fisiche possono attivare sistemi di videosorveglianza a tutela della sicurezza di persone o beni senza alcuna autorizzazione e formalità, l’importante è che le telecamere siano idonee a riprendere solo aree di proprietà esclusiva pertinenza. Inoltre è importante che vengano applicate tecniche per oscurare porzioni di immagini in tutti i casi in cui sia inevitabile riprendere parzialmente anche luoghi di terzi soggetti, al fine di tutelare adeguatamente la sicurezza propria o dei propri beni.

L’installazione dei sistemi di videosorveglianza potrebbe comportare, come anticipato, la consumazione di un reato previsto dall’art 615 bis c.p “Interferenze illecite nella vita privata”, consistente nella condotta di chi installa strumenti di ripresa visiva o sonora procurandosi indebitamente notizie e immagini attinenti alla vita privata nel domicilio, comprendendo anche gli spazi comuni del condominio.

Questione: possono essere installate le telecamere di videosorveglianza senza l’autorizzazione del condominio ?

La questione nella sentenza qui brevemente commentata è emersa a seguito della proposizione di un ricorso ex art 702 bis c.p.c da parte di tre condomini nanti il Tribunale di Catania riguardante il diritto di installare telecamere a custodia e vigilanza delle proprie botteghe facenti parti del condominio, senza alcuna delibera di approvazione.

Il Tribunale di Catania respingeva il ricorso presentato dai tre condomini, perché riteneva essere stato violato l’art 1122 ter c.c, poichè per installare videocamere di sorveglianza, occorreva l’approvazione della delibera assembleare condominiale con la maggioranza stabilita dall’art 1136 c.c. e per la violazione dell’art. 5 del dlgs 196/2003.

Avverso la sentenza del Tribunale di I grado i tre condomini proponevano appello presso la Corte d’Appello di Catania.

I tre appellanti facevano presente che le botteghe ,ove erano state installate le telecamere per una questione di sicurezza, si trovavano su un lato dell’edificio ed avevano un ingresso autonomo rispetto a quello delle altre unità immobiliari facenti parte del medesimo condominio. Inoltre eccepivano che le due telecamere riprendevano esclusivamente gli ingressi delle botteghe e, quindi, la registrazione di queste non riguardava parti comuni del condominio.

La Corte d’Appello di Catania accoglieva l’appello presentato con la seguente motivazione: le due telecamere di vigilanza delle botteghe degli appellanti potevano essere installate senza autorizzazione da parte del condominio . La Corte d’Appello di Catania ha ritenuto inapplicabile l’art 1122 ter c.c. poiché l’impianto oggetto di controversia non è di videosorveglianza condominiale, rivolto alla sorveglianza delle parti comuni del condominio. Nel caso affrontato si tratta di un impianto di uso esclusivo di un condomino a tutela della sua proprietà, poiché le telecamere pur riprendendo un vialetto condominiale non riprendono l’interno della proprietà dei condomini violandone la privacy.

Sussistono precedenti arresti nei quali era già stato affermato che esula dalla competenza dell’assemblea l’installazione di un impianto di videosorveglianza degli spazi comuni dell’edificio con lo scopo di tutelare la sicurezza delle persone. Ad esempio il Tribunale di Salerno nell’ordinanza del 14 dicembre 2010 aveva disposto la sospensione della delibera assembleare, ai senti dell’art 1137 c.c., con la quale veniva approvata la installazione delle videocamere di sorveglianza sul piazzale antistante il fabbricato condominiale poiché il trattamento dei dati personali esula dalle materie di competenza dell’assemblea.

Inoltre la Corte d’Appello di Catania nella motivazione della sentenza in oggetto si era posta la problematica della configurabilità del reato ex art 615 bis c.p (interferenze illecite nella vita privata). Per risolvere tale questione si richiama alla decisione della Corte di Cassazione, la quale ha stabilito che le scale di un condominio e i pianerottoli non assolvono la funzione di consentire lo svolgimento della vita privata al riparo dagli sguardi indiscreti, poiché questi sono destinati ad essere utilizzati da un un numero indeterminato di soggetti e la tutela penalistica prevista dall’art 615 bis c.p non si estende alle immagini eventualmente riprese (Cass. Penale Sez.V 30 maggio 2017 n°3415). Per evitare di incorrere in un reato penale l’angolo della visuale delle riprese deve essere comunque limitato agli spazi di propria esclusiva pertinenza escludendo ogni forma di ripresa relativa alle aree comuni o agli ambienti antistanti di altri condomini ( di nuovo Cass. Penale Sez.V 30 maggio 2017 n°3415).

La Corte D’Appello di Catania nella sua decisione ha ulteriormente tenuto conto anche della questione dell’installazione delle videocamere di sorveglianza sulle facciate condominiali . Per la Corte in questo caso troverebbe tranquillamente applicazione l’art 1102 c.c. che dà la possibilità al singolo condomino di utilizzare il bene comune senza pregiudicare il pari uso agli altri comproprietari (Cass. Civi. Sez.II sent. 15 sett. 2021 n° 24937). Nel caso in esame l’uso del bene comune da parte dei tre appellanti non ha modificato la destinazione del bene comune e neppure ha compromesso il diritto al pari uso da parte degli altri condomini comproprietari e rispetta la proprietà esclusiva.

Come ulteriore argomento a sostegno della propria tesi, la Corte d’appello si è richiamata alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 11 dicembre 2019 n°708 nella quale viene affermato che le legislazioni dei Paesi Ue possono autorizzare la installazione di un sistema di videosorveglianza al fine di garantire la sicurezza e la tutela delle persone e dei beni senza il consenso di altri .

In conclusione per installare l’impianto di sorveglianza non è necessaria l’approvazione del condominio ai sensi dell’art 1122 ter c.c. , quando questo è volto alla tutela dei beni del singolo condomino.

Per ulteriori informazioni sul tema rivolgersi all’Avv. Francesco Meiffret (info@studiolegalemeiffret.it, studiolegalemeiffret@gmail.com, cell 3398177244, tel 0184532708 ) e all’Avv. Giuliana Martelli (0184/503474 cell 3393915231, mail info@studiolegalemeiffret.it giuliana_martelli@libero.it)

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