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Tribunale di Padova: la responsabilità solidale ex art. 29 dlgs 276/2003 si applica anche ai lavoratori somministrati e si estende anche all’indennità delle ferie e dei permessi non goduti

Tribunale di Padova sez lav. sent. 19.12.2020

Una lavoratrice, impiegata tramite un contratto di lavoro di somministrazione in un’impresa che lavorava in appalto per un’altra società che si occupava di servizi postali, otteneva dal Tribunale di Padova un decreto ingiuntivo nei confronti di tutti i tre soggetti testé indicati.

Sosteneva, infatti, che in base al contratto di lavoro di somministrazione l’azienda utilizzatrice l’avesse impiegata per tutta la durata della missione nell’esecuzione di un appalto sottoscritto con un’impresa che si occupava di servizi postali.

Per questo motivo chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo ex art. 29 del Dlgs 276/20031 nei confronti di tutti i tre soggetti che hanno beneficiato a vario titolo della prestazione lavorativa (quindi agenzia di somministrazione, impresa utilizzatrice e impresa committente nella quale l’intimante è stata impiegata in base al contratto d’appalto stipulato con la seconda).

L’intimazione di pagamento ottenuta riguardava varie voci retributive non corrisposte tra le quali anche l’indennità delle ferie non godute, l’indennità delle ex festività, l’indennità di produttività, l’indennità di presenza e l’indennità di mensa.

L’azienda committente si opponeva al decreto ingiuntivo rilevando l’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 29 del Dlgs 276/2003. Eccepiva che la lavoratrice in questione non fosse una dipendente dell’impresa aggiudicatrice dell’appalto, bensì dell’agenzia di somministrazione. Secondo l’impresa committente, poiché il vincolo di solidarietà di cui all’art. 29 del Dlgs 276/2003 a carico della committente si estende ai soli dipendenti dell’impresa appaltatrice, in questo caso non poteva applicarsi.

In via subordinata chiedeva escludersi l’applicazione del vincolo solidale all’indennità di ferie maturate e non godute e alla altre indennità poiché queste non rientrerebbero nel campo di applicazione della norma poiché non aventi carattere strettamente retributivo, ma svolgendo tali voci anche una funzione risarcitoria.

Il Giudice respinge tutte le domande presentate dalla ricorrente opponente.

Accoglie innanzitutto la tesi della difesa della lavoratrice resistente in base alla quale il vincolo di responsabilità solidale ex art. 29 del dlgs 276/2003 trovi applicazione in tutte le ipotesi di esternalizzazione produttiva. Rileva, infatti, come sia corretta la ricostruzione della difesa della lavoratrice in base alla quale il principio di solidarietà sancito nella sentenza della Corte Costituzionale del 6 dicembre 2017 n. 254 abbia portata generale e, quindi, sia applicabile ad ogni forma di esternalizzazione e non riguardi solo il rapporto di subfornitura preso in considerazione dal Giudice delle Leggi. La responsabilità solidale deve, infatti, essere applicata a tutte le ipotesi in cui vi sia una scissione tra datore formale e soggetto beneficiario della prestazione del lavoratore.

Sulla base di tale presupposto poiché era pacifico che la lavoratrice avesse lavorato nell’esecuzione dell’appalto presso l’impresa committente, anche quest’ultima è tenuta al pagamento delle retribuzioni dovute in quanto beneficiaria della prestazione lavorativa e indipendentemente dal fatto che la prestatrice non fosse una lavoratrice dell’appaltarice.

Una diversa interpretazione della norma, secondo il Giudice, volta a tutelare solo i lavoratori formalmente dipendenti dell’appaltante, costituirebbe una violazione dell’art. 3 della Costituzione e frustrerebbe la ratio della norma stessa, ovvero impedire che i fenomeni di esternalizzazione creino situazioni di minor tutela quantomeno a livello retributivo per i lavoratori.

L’altra questione affrontata dalla sentenza qui brevemente annotata e sulla quale sussiste un contrasto giurisprudenziale è l’effettiva portata dell’estensione della responsabilità solidale stabilita dal più volte citato art. 29 del Dlgs 276/2003.

Come riporta la sentenza in commento, parte della giurisprudenza della Suprema Corte sostiene che l’art. 29, in base alla locuzione “trattamenti retributivi”, si applichi solamente a quegli emolumenti definibili strettamente retributivi. Secondo tale orientamento esulerebbero dal campo di applicazione della norma quelle voci di natura mista, quali le indennità come quella di ferie maturate e non godute che avrebbe sia natura retributiva che natura risarcitoria (Cass. 6 novembre 2019 n. 28517).

Il Giudice mostra di aderire, più che correttamente secondo lo scrivente, al secondo orientamento sviluppatosi in seno alla Suprema Corte in base al quale anche l’indennità sostitutiva di ferie maturate e non godute è sottoposta al vincolo solidale di cui all’art. 29 del Dlgs 276/2003: L’indennità sostitutiva di ferie non godute è assoggettabile a contribuzione previdenziale a norma dell’art. 12 della l. n. 153 del 1969, sia perché, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo e gode della garanzia prestata dall’art. 2126 c.c.a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore sia perché un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio – oggi pur escluso dal sopravvenuto art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003, come modificato dal d.lgs. n. 213, del 2004, in attuazione della direttiva n. 93/104/CE– non escluderebbe la riconducibilità all’ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dal citato art. 12, costituendo essa comunque un’attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nella elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione”(Cass Civ. Sez. Lav 29 maggio 2018, n. 13473; si veda anche Cass civ. sez. lav. 17 novembre 2020, n. 26160);

Anche l’orientamento prevalente del Tribunale di Milano riconosce che il campo di applicazione dell’art. 29 del Dlgs 276/2003 debba includere le indennità sostitutive delle ferie, permessi e festività non goduti per le motivazioni sin qui esposte (Trib. Milano, sez. lav., 26 settembre 2014, n. 2225, est. Dossi, n. 2151/2018 del 26/07/2018 est. Colosimo e n. 1617/2019 del 26/06/2019 est. Moglia; Tribunale di Milano sezione lavoro sentenza numero 1855 pubblicata il 17 luglio 2019, giudice Dottor Antonio Lombardi).

Pare chiaro che qualsiasi somma derivante come controprestazione dell’attività lavorativa abbia natura retributiva così come esplicitamente stabilisce il legislatore all’art. 19 del Decreto legislativo n. 314 del 2 settembre 1997 laddove afferma che “tutto ciò che il lavoratore percepisce per compenso dell’opera prestata è sottoposto all’obbligo previdenziale”

E se è sottoposto all’obbligo previdenziale rientra nella responsabilità solidale ex art. 29 del Dlgs 276/2003 posto che la norma prevede la responsabilità solidale dell’appaltatore anche per l’obbligazione previdenziale. Si tratterebbe, quindi, di un evidente controsenso escludere, ad esempio, l’indennità sostitutiva delle ferie dal campo di applicazione della responsabilità solidale per l’obbligazione retributiva, quando la stessa contribuisce a determinare quanto dovuto a titolo previdenziale anche dal committente.

Sia concesso, in ultimo, evidenziare che l’orientamento che tende ad escludere la responsabilità solidale per le voci di natura mista od esclusivamente risarcitoria dall’applicazione dell’art 29 del Dlgs 276/2003 indirettamente stride con l’ulteriore orientamento della Suprema Corte che ritiene responsabile anche il committente nel caso di appalto all’interno della propria azienda per gli infortuni patiti dai lavoratori dell’appaltatore (Cfr ex plurimis Cass. 25 febbraio 2019 n. 5419).

Se la ratio della sentenza della Corte Costituzionale richiamata è quella di evitare che l’esternalizzazione sia un fenomeno che indebolisce le tutele dei lavoratori, la soluzione non può che essere, come rilevato dal Giudice del lavoro del Tribunale di Padova, l’estensione integrale della responsabilità solidale ad ogni fenomeno che crea una scissione tra datore di lavoro formale e beneficiario della prestazione.

1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa.

2. [Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarita’ complessiva degli appalti,] in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e’ obbligato in solido con l’appaltatore, nonche’ con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche’ i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. [Il committente imprenditore o datore di lavoro e’ convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro puo’ eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilita’ solidale di tutti gli obbligati, ma l’azione esecutiva puo’ essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori.] Il committente che ha eseguito il pagamento e’ tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e puo’ esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali (1) (2) (A).

3. L’acquisizione del personale gia’ impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto, ove siano presenti elementi di discontinuita’ che determinano una specifica identita’ di impresa, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda (3) .

3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’ articolo 414 del codice di procedura civile , notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell’ articolo 27 , comma 2 (4) .

3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19 , le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale (5) .

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[1] Comma sostituito dall’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251, dall’articolo 1, comma 911, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, successivamente dall’articolo 21, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni in Legge 4 aprile 2012, n. 35 e successivamente modificato dall’articolo 4, comma 31, lettere a) e b), della Legge 28 giugno 2012, n. 92, dall’ articolo 28, comma 2, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 ed infine modificato dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 17 marzo 2017, n. 25, convertito senza modificazioni, dalla Legge 20 aprile 2017 n. 49.

[2] A norma dell’articolo 9, comma 1, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 99, le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo.

[3] Comma sostituito dall’articolo 30, comma 1, della Legge 7 luglio 2016, n. 122.

[4] Comma aggiunto dall’articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251.

[5] Comma aggiunto dall’articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251.

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