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Tribunale di Roma: e’ ammiss...

Tribunale di Roma: e’ ammissibile e fondato il ricorso ex art. 700 cpc per ottenere l’asilo politico nel caso di ritardo da parte della questura competente

 

Tribunale di Roma: e’ ammissibile e fondato il ricorso ex art .700 cpc per ottenere l’asilo politico nel caso di ritardo da parte della questura competente

Ord Trib Roma 11 dicembre 2020

Nel provvedimento in commento viene, ancora una volta, in rilievo la ricorrente tematica del diritto all’asilo politico / protezione internazionale, in capo al cittadino straniero, che giunge nel territorio nazionale per chiedere alla Repubblica Italiana il riconoscimento di tale status giuridico della persona.

Come già visto nel precedente contributo teorico, che delineava l’istituto in argomento dal punto di vista generale e per sommi capi (http://studiolegalemeiffret.it/domanda-di-asilo-politico/), a seguito della proposizione dell’istanza di protezione internazionale consegue, per previsione normativa, il diritto alla concessione di un permesso provvisorio e rinnovabile della durata di sei mesi in favore del richiedente.

La finalità di questo particolare permesso, diverso per durata e veste grafica da tutti gli altri permessi di soggiorno rilasciati dalle Autorità nazionali, è quella di consentire allo straniero di poter rimanere legalmente in Italia per tutto il tempo necessario a che la competente commissione ministeriale si pronunci in via amministrativa sulla domanda di asilo politico.

Peraltro, negli ultimi anni, l’elevato incremento delle istanze di protezione internazionale, dovuto ad un notevole e progressivo aumento del fenomeno migratorio sulla nostra penisola, ha contribuito profondamente alla dilatazione dei tempi necessari alla delibazione amministrativa delle relative domande, tanto che, già da tempo, accade molto spesso che trascorrano almeno un paio d’anni tra la richiesta e la conseguente decisione.

A fronte di un provvedimento amministrativo sfavorevole al richiedente sarà possibile adire giudizialmente la Sezione specializzata del tribunale territorialmente competente.

Salvo casi particolari previsti dal legislatore nazionale, la presentazione del ricorso comporta ex lege la temporanea sospensione della decisione negativa ed il conseguente rilascio / rinnovo del permesso di soggiorno provvisorio per richiesta asilo politico, prorogabile fino a quando non interviene un provvedimento giudiziario definitivo.

Tuttavia, come chiaramente desumibile dalla fattispecie trattata nell’ordinanza resa dal Tribunale capitolino, il ricorso giurisdizionale e l’assegnazione del numero di registro generale al procedimento così avviato devono, necessariamente, essere portati a conoscenza dell’Ufficio Immigrazione della Questura, deputata all’emissione del permesso provvisorio per richiesta asilo politico / protezione internazionale.

Il predetto incombente ricade interamente sul richiedente, atteso che la cancelleria procedente si limiterà a notificare il ricorso, unito al decreto giudiziale di fissazione d’udienza, solamente alla Commissione territoriale del Ministero dell’Interno, che ha emesso il provvedimento amministrativo contestato e non invece alla Questura interessata, la quale, pertanto, non può considerarsi parte processuale nell’iter giudiziario.

In virtù di tutto ciò è prassi generalmente comune che lo straniero, con il necessario ausilio di un legale, prenda appuntamento presso l’Ufficio della Questura di riferimento per depositare la documentazione processuale richiesta ed ottenere, di conseguenza, il permesso ritiratogli, dopo la decisione amministrativa a lui sfavorevole o, in alternativa, un permesso provvisorio rilasciatogli ex novo, in pendenza della domanda giudiziale.

Nel caso in commento il richiedente asilo, di nazionalità nigeriana, pur avendo presentato ritualmente il ricorso avverso il provvedimento amministrativo di rigetto, al quale era seguita la sospensiva accordata ex lege dal Tribunale territorialmente competente, era stato costretto ad agire in via urgente e cautelare ex art. 700 c.p.c., nei confronti della Questura di Roma, ove lo stesso era domiciliato, per ottenere il permesso temporaneo a lui spettante.

In altri termini, la domanda giudiziale di emissione di un provvedimento d’urgenza si fondava sulla sostanziale inerzia dell’Ufficio immigrazione capitolino, il quale aveva, per molto tempo, tralasciato di dar riscontro alla richiesta di fissazione d’un appuntamento da parte del richiedente asilo politico.

Nella parte motivazionale dell’ordinanza in trattazione viene, comunque, dato atto che la Questura romana, dopo la presentazione della domanda cautelare ante causam, aveva fissato un appuntamento all’interessato, adducendo a giustificazione della propria condotta omissiva varie difficoltà organizzative ed operative, generatesi per effetto della ben nota emergenza epidemiologica da Covid 19.

Il Tribunale della Capitale accoglieva, tuttavia, la richiesta cautelare di emissione d’un provvedimento ex art. 700 c.p.c., ordinando contestualmente alla P.A. convenuta in giudizio di procedere immediatamente al rilascio del permesso per richiesta di asilo politico, se non si era ancora già proceduto in tal direzione.

Avv. Federico Colangeli

Per ulteriori informazioni sul tema rivolgersi all’Avv. Francesco Meiffret (recapiti sul sito) e all’Avv. Federico Colangeli (cell. 0039.3334966282 – recapiti mail: federicocolangeli@yahoo.itavv.federicocolangeli@libero.it ).

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