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BONUS MAMMA STRANIERE

BONUS MAMMA STRANIERE

Avv. Federico Colangeli

BONUS MAMMA ALLE MADRI DI NAZIONALITA’ EXTRACOMUNITARIA PURCHE’ REGOLARMENTE PRESENTI NEL TERRITORIO ITALIANO

L’ordinanza del Tribunale di Milano sancisce la discriminatorietà della condotta dell’Inps che, tramite proprie circolari interne, aveva ristretto la platea dei soggetti beneficiari del “cd bonus mamma” stabilendo una non ragionevole disparità di trattamento assistenziale tra una madre cittadina comunitaria e una madre, cittadina non comunitaria, ma regolarmente residente in Italia.

La circolare Inps 39/2017 aveva stabilito che le cittadine comunitarie potessero usufruire del cd “premio alla nascita” indipendentemente dalla durata del soggiorno sul territorio italiano, mentre per le madri extracomunitarie era stato stabilito, come ulteriore presupposto, il necessario possesso di determinati titoli, quali lo status di rifugiato politico o protezione sussidiaria o il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

L’ordinanza evidenzia come la circolare Inps abbia indebitamente ristretto il campo di applicazione dell’art. 1 comma 335 della legge 232/2016 che stabilisce che “A decorrere dal 1º gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all’adozione di minore dell’importo di 800 euro”.

Sono due le censure mosse dal Giudicante nei confronti della condotta dell’inps.

Il primo è che la circolare non ha alcuna rilevanza giuridica, non è una fonte legislativa e nemmeno la norma in questione (l’art. 1 comma 335 della legge 232/2016) attribuisce all’Inps la possibilità di determinare ulteriori requisiti per l’ottenimento del bonus.

In secondo luogo la norma è palesemente discriminatoria laddove stabilisce un trattamento diverso a seconda se la madre sia di nazionalità comunitaria o extracomunitaria, poichè crea una differenza di trattamento a seconda della nazione di provenienza.

Per questo motivo il Giudice di Milano ha dichiarato discriminatoria la condotta dell’Inps e ha ordinato all’ente di riconoscere il premio alla mamma a tutte le future madri regolarmente presenti in Italia, indipendente dal fatto che siano di nazionalità italiana, di un altro stato comunitario o extracomununitario, purchè regolarmente presenti sul territorio italiano.  Ha condonnnato, inoltre, lo stesso Inps a pubblicizzare l’ampliamento delle beneficiarie del bonus attraverso una nota integrativa sul proprio sito.

art. 1 comma 353 della legge n. 232 2016: A decorrere dal 1º gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all’adozione di minore dell’importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto dall’INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione (A).

 

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