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TRIBUNALE DI IMPERIA SEZIONE LAVORO sentenza 19 marzo 2019: Gli ex dipendenti Enel hanno diritto al mantenimento della riduzione tariffaria in bolletta.

TRIBUNALE DI IMPERIA SEZIONE LAVORO, sentenza 19 marzo 2019: Gli ex dipendenti Enel hanno diritto al mantenimento della riduzione tariffaria in bolletta. La disdetta del datore di lavoro dal contratto collettivo non ha effetto sui benefici e le agevolazioni delle quali beneficiano gli ex lavoratori in pensione in base al contratto collettivo disdettato.

Dopo numerose pronunce di vari giudici di merito che in tutta Italia hanno dato ragione ad Enel affermando che quest’ultima può interrompere le agevolazioni tariffarie ai suoi ex dipendenti ora in pensione, il Tribunale di Imperia ribalta tale orientamento affermando l’illegittimità del comportamento di Enel.

Trib Imperia sez lav. sent 19 marzo 2019 n. 11

IL CASO

Alcuni ex dipendenti di Enel erano andati in pensione quando il contratto collettivo applicato prevedeva la possibilità di ottenere la fornitura di energia elettrica con uno sconto sulla parte energetica.

Successivamente alla loro messa a riposo, Enel aveva receduto da tale contratto collettivo e siglato uno nuovo che non prevedeva più il beneficio sulla componente energetica della bolletta, motivo per cui aveva applicato la tariffa normale ai suoi ex dipendenti.

Gli ex dipendenti ricorrono in giudizio evidenziando l’illegittimità del recesso unilaterale, l’inopponibilità di quest’ultimo nei loro confronti e per l’effetto chiedono il ripristino del beneficio di un abbonamento energetico a prezzi ridotti.

Il caso in esame affronta, quindi, la tematica se la disdetta dal contratto collettivo da parte del datore di lavoro possa avere effetti nei confronti di suoi ex dipendenti che usufruiscono di benefici nell’acquisto di beni prodotti dallo stesso in base al contratto collettivo disdettato.

Il Giudice ha ritenuto che la disdetta non possa andare ad incidere sulle agevolazioni tariffarie sulla bolletta usufruite dagli ex dipendenti. Motiva la propria decisione sulla base di due distinte argomentazioni.

Anche se affrontato come seconda motivazione a giustificazione della decisione, a sommesso parere dello scrivente il punto focale rilevato dal Giudice di merito è l’assenza di rappresentanza delle associazioni sindacali rispetto ai lavoratori in pensione. Ciò comporta che la disdetta dal contratto collettivo indirizzata alle associazioni sindacali e il successivo contratto collettivo stipulato da quest’ultime sia privo di effetti giuridici poiché, com’è noto, i contratti collettivi, ad accezione di quelli stipulati ex art. 8 l. 143 2011, sono privi di efficacia erga omnes.

Proprio perché i contratti collettivi sono contratti di diritto comune ed i lavoratori in pensione non sono più rappresentati dalle associazioni sindacali, manca qualsiasi potere di rappresentanza in capo a quest’ultime rispetto ai primi.

E neppure può trovare applicazione, affinché la disdetta possa incidere sulla sfera giuridica dei ricorrenti, l’art. 2077 c.c. il quale prevede come presupposto l’esistenza di un contratto individuale che nel caso di specie è terminato.

Secondo il Tribunale di I grado, analizzando il caso anche da un’altra angolazione, le conclusioni non possono essere diverse: la disdetta e la successiva stipulazione di un contratto collettivo che non prevede l’agevolazione nell’acquisto di energia dall’impresa ex datrice di lavoro, sono prive di effetto nei confronti dei ricorrenti poiché le clausole collettive hanno efficacia per relationem se il contratto individuale di lavoro richiama il contratto collettivo che le statuisce.

Secondo il Giudice di I grado neppure è accoglibile la censura della società resistente in base alla quale il nostro ordinamento è sfavorevole a vincoli senza termine di durata e per questo ritiene legittimo il recesso di una delle parti.

Il Giudice, pur dando atto che un nutrito filone giurisprudenziale fa leva su questo presupposto per riconoscere l’estensione dell’efficacia della disdetta anche ai lavoratori a riposo, evidenzia come a suo giudizio tale argomentazione sia ultronea rispetto all’oggetto della decisione.

Innanzitutto rileva come l’agevolazione abbia una durata limitata seppur non prevedibile in quanto ancorata alla durata della vita dei lavoratori in pensione. A ciò sia permesso evidenziare che l’accordo era stato siglato volontariamente e costituiva una sorta di retribuzione differita in cambio della prestazione lavorativa svolta. In altre parole, parte datoriale avrebbe potuto liberamente siglare un accordo differente con i rappresentanti dei lavoratori. Evidentemente la stessa parte datoriale aveva preferito far ricadere parte del costo del lavoro della prestazione sotto forma di bonus nell’eventuale acquisto del bene dalla stessa fornita piuttosto di garantire una contestuale retribuzione maggiore con tutte le conseguenze di aggravio di costi anche a livello contributivo.

Nell’epilogo della sentenza il Giudicante evidenzia ancora una volta come le sentenze che accolgono le conclusioni della resistente, se da una parte ritengono legittimo il recesso dal contratto collettivo (si veda ad esempio Tribunale di Milano sent. n. 6829 del 29 dicembre 2016), omettono di considerare l’ulteriore questione, ovvero se questo sia opponibile ia lavoratori in pensione.

OSSERVAZIONI

Nel caso esaminato il “convitato di pietra” è l’annosa questione su come distinguere un diritto quesito da una mera aspettativa. Sia l’ipotesi di successione di contratti collettivi nel tempo sia la disdetta da un contratto collettivo non possono interessare diritti quesiti del lavoratore salvo sua specifica ratifica.

Secondo la dottrina l’espressione diritto quesito indica diritti per i quali si è compiutamente realizzata la fattispecie idonea ad attribuirli al patrimonio del titolare” o in altri termini situazioni soggettive che si assumono immodificabili ad opera di una disciplina legale o contrattuale collettiva posteriore” . L‘aspettativa comprende, invece, tutte le posizioni non ancora consolidate e ancora soggette al potere modificativo della contrattazione collettiva.  Il discrimine tra queste due categorie giuridiche consiste nell’individuazione del momento in cui il diritto possa essere considerato pienamente entrato nella sfera giuridica del titolare, ovvero sia maturato.

Nel caso di cui trattasi è evidente che il Giudice abbia ritenuto implicitamente il bonus sull’acquisto di energia un diritto quesito come dimostra il richiamo alla sentenza della Cassazione del 20 marzo 1996 n. 2361 così massimata: “Il fenomeno della successione dei contratti collettivi nel tempo non è assimilabile a quello della successione tra norme giuridiche, per cui il contratto collettivo posteriore non modifica l’assetto precedente, ma sostituisce una nuova regolamentazione a quella divenuta inefficace per scadenza del termine o per volontà degli stessi stipulanti. Ne consegue che, per i rapporti di lavoro cessati nel vigore di una determinata fonte collettiva, i diritti attribuiti dal contratto (ancorché si concretino in una rendita erogata periodicamente mediante ratei) non possono essere influenzati dalla stipulazione dei successivi contratti (il cui oggetto è limitato ai rapporti di lavoro in atto) salvo che i lavoratori cessati dal servizio non abbiano conferito specifico mandato alle organizzazioni sindacali stipulanti, o ratificato la relativa attività negoziale, oppure abbiano prestato acquiescenza alle nuove normative. Nè può configurarsi un’adesione del lavoratore al nuovo contratto stipulato dopo la sua cessazione dal servizio nel fatto che questi abbia riscosso per lungo tempo, e senza contestazioni, la rendita erogatagli sulla base delle modifiche peggiorative intervenute, atteso che non è possibile attribuire contenuto negoziale di rinunzia ad un comportamento consistente nell’accettazione di un adempimento parziale, la quale rappresenta una facoltà del creditore (art. 1181 c.c.), salvo che non sia accompagnato da altri elementi che univocamente dimostrino la volontà di dismissione del diritto”.

Tuttavia è altrettanto chiaro che abbia optato per concentrarsi su un’altra questione ovvero sulle modalità di disdetta e sulla sua efficacia soggettiva ritenendo che così come è stata perfezionata non possa avere effetti sugli ex lavoratori in pensione. Pur non essendo stata richiamata in motivazione il Giudice ha mostrato di aderire ad un orientamento della Suprema Corte sviluppatosi negli anni 80 secondo il quale per gli ex lavoratori in pensione i sindacati non abbiano alcun potere di rappresentanza a meno che si tratti di un’organizzazione sindacale che mira a tutelare esclusivamente questa categoria: “I sindacati – nonostante l’ampia funzione socio-economica connessa alla loro partecipazione, con ruolo consultivo, deliberante ovvero solo gestionale, all’esercizio di vere e proprie funzioni pubbliche – vanno pur sempre inquadrati, a causa della mancata attuazione dell’art. 39 cost., nella categoria delle associazioni non riconosciute, cosicché essi possono stipulare contratti collettivi vincolanti per i lavoratori solo in virtù del mandato rappresentativo che questi abbiano loro conferito con l’iscrizione all’associazione di categoria. Tale potere di rappresentanza – che peraltro non attribuisce la legittimazione a rinunciare a diritti già acquisiti dai singoli lavoratori, ancorché tali diritti derivino da contratti collettivi precedenti – riguarda soltanto i lavoratori iscritti che siano ancora in attività, salva l’eccezionale ipotesi di sindacato che raggruppi anche lavoratori in quiescenza, e, pertanto, si estingue con la cessazione del rapporto associativo determinata dal collocamento a riposo dei lavoratori (Cass 25 giugno 1988 n. 4323)”.

Testo sentenze citate:Sentenza Tribunale di Milano 2953 2018,Cass Civ 4323 1988 sentenza Cass. 2361 1996

 

 

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