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Tribunale di Bologna: l’eter...

Tribunale di Bologna: l’eterodirezione non è rilevante per il riconoscimento di un rapporto di lavoro giornalistico di natura subordinata

Tribunale di Bologna: l’eterodirezione non è rilevante per il riconoscimento di un rapporto di lavoro giornalistico di natura subordinata

Trib Bologna Sez lav. sent. 8 agosto 2023

MASSIMA

In materia di attività giornalistica, la qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti come autonomo o subordinato deve considerare che, in tale ambito, il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, nonché per la natura prettamente intellettuale dell’attività stessa, con la conseguenza che, ai fini dell’individuazione del vincolo, rileva specificamente l’inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell’organizzazione d’impresa

FATTO

Un collaboratore di una testata giornalistica locale presentava ricorso dinnanzi alla sezione lavoro del Tribunale di Bologna per ottenere l’accertamento che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro giornalistico subordinato, dal 08.11.2010, con lo svolgimento delle mansioni di Redattore.

In via subordinata chiedeva comunque che venisse riconosciuto l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, dal 08-11-2010 come collaboratore fisso ex art. 2 del C.C.N.L.G..

A sostegno di quanto richiesto riportava che dopo aver svolto una stage retribuito per un anno, in data 08.11.2010 aveva sottoscritto un primo contratto di collaborazione autonoma.

Sosteneva che anche a seguito della stipulazione del suddetto contratto di lavoro autonomo, invero il rapporto si era sempre declinato come subordinato.

Il ricorrente, doveva, infatti, recarsi tutti i giorni presso la redazione della quale disponeva le chiavi in orari prestabiliti dalla testata giornalistica. Su indicazioni dei supi superiori svolgeva interviste e predisponeva articoli.

Riportava che, successivamente, erano intercorsi vari contratti di lavoro a tempo determinato per la durata di 28 mesi e che nei periodi non coperti da tale forma contrattuale aveva comunque lavorato per parte resistente con le stesse modalità.

Successivamente dal 2017, al termine dell’ultimo contratto a tempo determinato aveva continuato sino ad oggi a lavorare per testata resistente in maniera continuativa, coordinandosi e ricevendo istruzioni dalla testata.

La testata giornalistica si costituiva in giudizio contestando integralmente quanto sostenuto rilevando come il ricorrente non dovesse rispettare orari prestabiliti e godesse di ampia autonomia nella predisposizione degli articoli

LA DECISIONE

Il Giudice del lavoro accoglie la domanda subordinata volto al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato con la qualifica di collaboratore fisso dal 2010. Nel motivare la propria decisione rileva che le prove documentali e l’esame dei testi avessero accertato come il ricorrente risultasse inserito in maniera organica e continuativa all’interno dell’organizzazione della testata giornalistica.

Come più volte evidenziato dalla giurisprudenza in tema di riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato all’interno di un giornale ciò che rileva è l’inserimento continuativo ed organico delle prestazioni del giornalista nell’organizzazione dell’impresa (cfr ex plurimis Cass Civ. sez. lav sent. 9 aprile 2019, n. 9866; Cass Civ. sez. lav sent. 11 giugno 2019 n. 15610).

Mentre il carattere della subordinazione risulta notevolmente attenuato e non è un elemento discriminante ai fini della qualificazione del rapporto. La scarsa rilevanza del potere direttivo per la qualificazione della natura autonoma o subordinata del rapporto nell’ambito giornalistico deriva dalla creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa del giornalista, nonché per la natura prettamente intellettuale dell’attività stessa (sul punto cfr ex plurimis Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 07/09/2021, n. 24078; Cass. Civ., Sez. lavoro Sent. 29 agosto 2011, n. 17723 ).

In ultimo pare opportuno evidenziare che il rapporto di lavoro giornalistico di natura subordinata sussiste anche in caso di discontinuità delle prestazioni purché sia stato accertato, per un periodo apprezzabile di tempo, la soddisfazione di un’esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, con il permanere, nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, della disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro (Cass. civ. Sez. lavoro, 11/06/2019, n. 15610)

Per ulteriori informazioni sul tema rivolgersi all’Avv. Francesco Meiffret (info@studiolegalemeiffret.it, studiolegalemeiffret@gmail.com, cell 3398177244, tel 0184532708) 

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