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Tribunale di Pavia: anche il convivente more uxorio ha diritto ad usufruire dei congedi ex art. 42 comma 5 del Dlgs 150/2001 per assistere la compagna affetta da handicap grave

Tribunale di Pavia: anche il convivente more uxorio ha diritto ad usufruire dei congedi ex art. 42 comma 5 del Dlgs 150/2001 per assistere la compagna affetta da handicap grave

Trib. Pavia sent. Sez. Lav. 10.05.2022

MASSIMA

Nonostante l’art. 42 comma 5 del Dlgs 150/2001 indichi esclusivamente il coniuge convivente, in base ad un’interpretazione della norma costituzionalmente orientata, anche il convivente more uxorio può beneficiare del congedi straordinari per assistere la compagna affetta da handicap grave

IL CASO

Un convivente more uxorio ricorre dinnanzi alla sezione lavoro del Tribunale di Pavia contro l’Inps. L’ente previdenziale aveva rigettato le domande di congedo straordinario1 presentate nel 2020 per assistere l’allora compagna portatrice di handicap grave ex art. 3 comma 3 legge 104/1992 riconosciuto dalla Commissione medica di Pavia.

L’Inps aveva rigettato le domande di congedo straordinario poiché nel 2020 egli non era ancora sposato con la propria compagna portatrice di handicap grave. La reiezione della domanda si basava su un’interpretazione letterale dell’art. 42 comma 5 del Dlgs 151/20012. Tale norma prevede in prima battuta che sia il coniuge convivente il soggetto legittimato a chiedere il congedo straordinario. La disposizione in questione non menziona l’ipotesi di concedere il congedo al convivente more uxorio.

A seguito del diniego dei periodi di congedo da parte dell’Inps, il datore di lavoro del ricorrente aveva commutato le assenze riconducibili al congedo negato in ferie. Per questo motivo il ricorrente aveva maturato un debito di ferie pari a 553,75 ore.

Il ricorrente, che nel 2021 aveva sposato la propria compagna e che a seguito del matrimonio aveva visto accogliere le domande di congedo straordinario presentate per assisterla sino al suo decesso, chiede in giudizio di accertarsi l’illegittimità del diniego dei congedi straordinari per l’anno 2020.

Tale diverso trattamento tra convivente e coniuge applicato dall’Inps è irragionevole anche in relazione alle finalità di tutela del soggetto disabile che si prefigge di raggiungere l’art. 42 comma 5 del Dlgs 151/2001.

A seguito dell’ istruttoria era emerso, soprattutto in base ai certificati di residenza storici prodotti, che il ricorrente fosse convivente more uxorio dal 2009 con la propria compagna gravemente malata.

Il Giudice, pertanto, accoglie la domanda richiamandosi alla sentenza n. 213 del 23 settembre 2016 che ha stabilito che “È incostituzionale l’art. 33, comma 3, l. 5 febbraio 1992 n. 104, come modificato dall’art. 24, comma 1, lett. a), l. 4 novembre 2010 n. 183, nella parte in cui non include il convivente (nei sensi di cui in motivazione) tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado”.

Osservazioni

La sentenza in commento a giudizio di chi scrive corregge un’interpretazione letterale dell’Inps frutto di mere ragioni contabili. La ratio, infatti, della disciplina dei congedi straordinari retribuiti per assistere familiari affetti da handicap grave è garantire al disabile un’assistenza continuativa all’interno del proprio nucleo familiare rendendo residuale e subordinata l’ipotesi di ricovero presso una struttura ospedaliera.

Anche il requisito della convivenza ex ante rispetto alla presentazione della domanda è stato in alcune pronunce di merito escluso come condizione necessaria per il congedo retribuito come in quella del Tribunale di Cremona n. 60/2020 anch’essa brevemente commentata in un altro articolo.

1Per una disamina della disciplina dei congedi straordinari si rimanda all’articolo presente nel seguente link   http://studiolegalemeiffret.it/congedi-permessi-e-trasferimenti-di-lavoratori-disabili-e-di-lavoratori-con-parenti-disabiliCONGEDI, PERMESSI E TRASFERIMENTI DI LAVORATORI DISABILI E DI LAVORATORI CON PARENTI DISABILI – Studio Legale Meiffret

2Art. 42 comma 5 dlgs 151/2001 “Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravita’ accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.”

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